La procedura indicata dalla legge 289/2002 non “mette al riparo” da eventuali controlli d’ufficio sia in materia di Iva che sui redditi relativi a Irpef e Irap.
SINTESI: L’adesione al condono previsto dall’articolo 8 della legge 289/2002, non determina di per sé la mancanza dei presupposti per procedere all’accertamento per redditi non dichiarati ai fini Irpef ed Irap e ai fini Iva, avendo il contribuente omesso di presentare la dichiarazione Mod./Unico 2002, ai sensi dell’articolo 41 Dpr 600/1973. Ai fini Iva, l’applicabilità del condono è impedita a monte dall’incompatibilità della norma con la disciplina eurocomunitaria.
Per quanto attiene all’accertamento per Irpef e Irap la norma non preclude, indipendentemente dai limiti di valore indicati, l’accertamento d’ufficio ai sensi del Dpr 600/1973, articolo 41, stabilendo solo limiti di valore per “ogni” accertamento tributario, e dunque anche per quello di cui all’articolo 41.
Il limite normativo, in definitiva, è quantitativo, e non qualitativo.
Sentenza n. 5412 del 18 marzo 2016 (udienza 18 gennaio 2016)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bielli Stefano – Est. Scoditti Enrico – Pm. Del Core Sergio
Accertamento tributario – Condono L. n. 289 del 2002, art. 8 – Inapplicabilità ai fini Iva – Limite quantitativo per Irpef e Irap.