rivalutazione pensioniPer i lavoratori del settore privato (autonomi o dipendenti) l’ordinamento prevede che tanto l’assegno ordinario di invalidita’ che la pensione di inabilita’ (prestazione entrambe regolate dalla legge 222/1984) si trasformino in pensione di vecchiaia al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge Fornero. Si tratta di un principio da tenere ben presente perchè una volta operata la trasformazione il lavoratore non sarà piu’ soggetto al rischio di vedersi revocato l’assegno per il venir meno del requisito sanitario (cioè la perdita o la riduzione della capacità lavorativa) connessa alle suddette prestazioni.

 

Per quanto riguarda l’assegno ordinario di invalidità l’articolo 1, comma 10 della legge 222/1984 prevede che tale prestazione, al compimento dell’età stabilità per il diritto a pensione di vecchiaia, ed in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per la prestazione in parola, si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia.

 

La trasformazione avviene automaticamente senza bisogno di presentazione di alcuna domanda: sarà l’istituto previdenziale, al momento del compimento dell’età pensionabile da parte del titolare di assegno di invalidità, a dover verificare l’esistenza anche del requisito contributivo e, in caso di accertamento positivo, a provvedere alla trasformazione dell’assegno.

 

I periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia ma non sono calcolabili ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Ad esempio se Tizio ha ricevuto l’assegno di invalidità con 15 anni di contributi e per 10 anni lo ha riscosso senza aver mai prestato attività lavorativa, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia l’Inps gli accrediterà 25 anni di anzianità contributiva e ciò gli consente di guadagnare la nuova forma di pensione una volta raggiunti i 66 anni e 7 mesi di età. La prestazione però, per determinarne la rata, sarà calcolata esclusivamente sui 15 anni effettivamente versati, senza tenere conto dei 10 anni “fittizi”. L’importo del trattamento, pertanto, non sarà soggetto ad un incremento anche se c’è una garanzia per il lavoratore: l’importo della pensione non potrà essere inferiore infatti a quello dell’assegno di invalidità in godimento al compimento dell’età per la trasformazione.

 

Regole simili interessano anche la pensione di inabilità. A differenza però dell’assegno ordinario di invalidita’ la trasformazione in prestazione di vecchiaia non avviene in maniera automatica. Perchè ciò abbia luogo è necessario che il soggetto interessato formuli apposita domanda all’ente previdenziale il quale, valutata l’esistenza dei requisiti di età e contributivi, dovrà attribuire la prestazione richiesta con la decorrenza prevista dalla stessa. Ancora a differenza dell’assegno di invalidità ai fini del calcolo del requisito contributivo per la pensione, in ipotesi di trasformazione, non possono essere considerati come contributi figurativi i periodi di godimento della pensione di inabilita’.

 

In entrambi i casi si ricorda che la trasformazione può avvenire solo per ottenere le prestazioni di vecchiaia e non è, pertanto, ammessa per conseguire la pensione anticipata. Bisogna pertanto attendere lo scoccare dei 66 anni e 7 mesi di età (65 anni e 7 mesi le donne dipendenti e 66 anni e 1 mese le autonome).