Favor rei, sanzioni tributiIl dipartimento delle Finanze ha precisato dettagliatamente l’ambito applicativo della norma della Stabilità, spiegando che abbraccia tutti gli incrementi di natura fiscale. L’anno sabbatico per l’autonomia legislativa degli enti locali in materia di tributi e addizionali, imposto dall’ultima Stabilità (articolo 1, comma 26, legge 208/2015) per contenere il livello della pressione fiscale, riguarda anche l’istituzione di nuovi tributi, come l’imposta di soggiorno, e si applica pure al “contributo di sbarco” che ha sostituito, dal 2016, l’“imposta di sbarco”, perché nonostante abbia cambiato nome, il “contributo”, come formulato, mantiene la natura tributaria della precedente “imposta”.

 

Sono alcuni dei chiarimenti che il dipartimento delle Finanze ha fornito con la risoluzione n. 2/Df del 22 marzo 2016, attraverso la quale ha colto l’occasione per precisare, nel dettaglio, l’ambito applicativo della norma.

 

Si tratta, come anticipato, di una interpretazione analitica del comma 26 dell’unico articolo della legge di stabilità 2016, formulato a mo’ di argine della pressione fiscale. La disposizione in argomento stabilisce, per il 2016, l’inefficacia “delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015”.

 

Lo stesso comma 26, insieme al 28, fissa delle deroghe alla norma: non rientrano nel perimetro della sospensione né la Tari né gli enti locali che hanno deliberato il predissesto o il dissesto. Ulteriore eccezione allo stop è quella relativa alla maggiorazione Tasi (fino allo 0,8 per mille) che, previa espressa deliberazione, potrà essere applicata anche nel 2016 soltanto per gli immobili non esentati e nella stessa misura adottata nel 2015. In particolare, su quest’ultimo tema, il dipartimento precisa che se, ad esempio, il Comune l’aveva deliberata esclusivamente per gli immobili destinati ad abitazione principale, la maggiorazione non potrà essere mantenuta, perché le abitazioni principali sono state esonerate dal pagamento del tributo, né è possibile recuperarla spostandone l’applicazione su altre tipologie di immobili. Il ragionamento vale anche nel caso in cui la maggiorazione sia stata distribuita su più fattispecie, tra cui le abitazioni principali (ora esonerate dal pagamento della tassa): in tale ipotesi, il Comune potrà mantenere esclusivamente la maggiorazione per le altre tipologie immobiliari.

 

Fuori dalle descritte eccezioni, rispondendo ai quesiti posti da diversi enti locali in merito all’efficacia delle deliberazioni che non prevedono direttamente aumenti ma che si limitano a istituire, dal 1° gennaio 2016, un nuovo tributo oppure eliminano agevolazioni o modificano l’ambito di applicazione dell’addizionale all’Irpef attraverso la riduzione o l’eliminazione di specifiche soglie di esenzione, il dipartimento delle Finanze precisa che, in tutte le ipotesi in cui le deliberazioni comportino aumenti dei tributi, vige la regola della sospensione per tutto il 2016. L’affermazione si adatta a pennello anche sulla scelta dell’ente locale di introdurre un nuovo tributo come l’imposta di soggiorno che, pur non colpendo direttamente i residenti del Comune, genererebbe in ogni caso un aumento della pressione fiscale.

 

Infine, la risoluzione precisa che sono fuori dal perimetro della sospensione le tariffe di natura patrimoniale (come la tariffa puntuale, sostitutiva della Tari) e il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap). Stop, invece, agli aumenti del canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp), che ha natura tributaria.