trattamenti pensionisticiAlla morte di un pensionato o di un lavoratore assicurato, alcuni dei suoi familiari hanno diritto ad una pensione. Si tratta di una protezione che l’ordinamento giuridico riconosce ai familiari piu’ stretti del defunto quali il coniuge e i figli ed, in subordine, ai suoi genitori, ai fratelli o alle sorelle inabili che trova fondamento nell’esigenza di tutelare le esigenze di vita della famiglia cui il defunto contribuiva. Vediamo dunque i principali requisiti e condizioni per accedere a queste tipologie di prestazioni.

 

Il tipo di prestazione che spetta ai superstiti dipende dalla posizione del defunto: se questi era pensionato ai superstiti spetta la pensione di reversibilità; se era il defunto era un lavoratore e poteva vantare almeno 780 settimane di contributi oppure 260 settimane di contributi di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data del decesso, ai superstiti spetta la pensione indiretta. Se nessuna di queste prestazioni può essere concessa, al coniuge, o in mancanza ai figli, spetta l’indennità di morte, una elargizione una tantum basata sull’entità dei contributi versati dall’assicurato. Il quadro sottostante offre un primo riepilogo delle prestazioni che possono essere ottenute dai superstiti.

 

La pensione di reversibilità è il caso piu’ comune di pensione ai superstiti. La pensione di reversibilità spetta ai familiari di un soggetto titolare di una qualsiasi prestazione previdenziale (es. pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, pensione di anzianità) ad eccezione del solo assegno ordinario di invalidità in quanto questo, secondo la legge 222/1984, non è reversibile. I superstiti hanno anche diritto alla pensione supplementare di reversibilità qualora il defunto fosse anche titolare di pensione supplementare diretta.

 

E’ una prestazione identica alla pensione di reversibilità dalla quale si distingue per il solo fatto che il soggetto deceduto non era ancora titolare di pensione ma risultasse un semplice lavoratore. Per avere diritto alla pensione indiretta occorre però che l’assicurato potesse vantare al momento del decesso almeno: a) 20 anni di contributi versati; oppure b) 5 anni di contributi di cui almeno 3 versati nei 5 anni precedenti il decesso.

 

Ai soli fini del raggiungimento di questi requisiti assicurativi e contributivi si considerano utili anche i periodi di godimento dell’assegno ordinario d’invalidità nei quali non risulti svolta attività lavorativa.

 

Ai superstiti che abbiano già conseguito una pensione ai superstiti può essere riconosciuta anche una pensione supplementare indiretta qualora il dante causa non raggiunga i requisiti contributivi suddetti per il riconoscimento della pensione indiretta.

 

L’articolo 13 della legge 636/1939 individua i familiari superstiti che hanno diritto alla prestazione previdenziale alla sua morte. Essi sono: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle. Nello specifico la prestazione spetta:

 

a) al coniuge superstite, anche se separato. Se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti. La pensione spetta anche al coniuge divorziato solo se titolare di assegno divorzile e a condizione che non si sia risposato. Qualora il defunto avesse contratto due matrimoni la pensione ai superstiti sarà ripartita tra il coniuge superstite e l’ex coniuge divorziato (del 1° matrimonio) dal Tribunale.

 

Le pensioni ai coniugi superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono peraltro soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il deceduto abbia contratto matrimonio ad un’età superiore a 70 anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili (cfr:Circolare Inps 84/2012).

 

b) ai figli del lavoratore o del pensionato deceduto. Ai soggetti appena indicati sono equiparati ai sensi dell’art. 38 del Dpr 818/1957 i figli legittimati o naturali, i figli adottivi o affiliati, i figli riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge del lavoratore deceduto. Per avere diritto alla pensione, i figli alla data della morte del lavoratore o pensionato devono risultare:

 

1) minorenni (fino a 18 anni) ;

 

2) maggiorenni studenti di scuola media o professionale fino a 21 anni a carico del deceduto a condizione di non prestare attività lavorativa;

 

3) maggiorenni studenti universitari per la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, sempre che risultino a carico del deceduto e condizione di non prestare attività lavorativa;

 

4) inabili di qualsiasi età che risultassero a carico del deceduto;

 

c) ai nipoti minori (equiparati ai figli) solo se a carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi e con loro conviventi. La pensione viene riconosciuta a condizione che costoro non siano già titolari di altra pensione o comunque di altri redditi da determinare l’autosufficienza economica del minore. Nel caso in cui il minore non risulti orfano, la presenza di uno od entrambi i genitori non è ostativa al riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, purché sia accertata l’impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio, non svolgendo alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiando di alcuna fonte di reddito

 

d) In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata ai genitori d’età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

 

e) In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.