pensione supplementareChi ha iniziato a lavorare dopo il 1995, e dunque ricade nel sistema totalmente contributivo, può ottenere una maggiorazione contributiva del 50% per i periodi lavorativi svolti durante la minore età per il conseguimento della pensione anticipata. Lo prevede la Riforma Dini che ha introdotto una misura particolarmente utile per i lavoratori precoci, coloro che hanno iniziato a lavorare prima del compimento del 18° anno di età.

 

La Riforma Dini prevede che i periodi lavorati durante la minore età siano moltiplicati per 1,5 ai fini del conseguimento della pensione anticipata. L’art. 1, comma 7, della 1. n. 335/1995, prevede infatti che ai fini del raggiungimento della soglia contributiva dei 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi le donne) per l’accesso alla pensione anticipata liquidata con il sistema di calcolo esclusivamente contributivo, la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata, ai soli fini del diritto, per 1,5.

 

Ad esempio chi ha due anni di lavoro svolto durante la minore età, tra i 16 e i 18 anni, può ottenere, in sostanza, uno sconto di un anno sull’età pensionabile in quanto i due anni lavorati valgono come tre. Come si diceva però il beneficio previdenziale è riconosciuto solo nei confronti dei lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996. Restano, pertanto, esclusi i lavoratori che abbiano contribuzione accreditata prima del 1996 (anche solo figurativa) e che sono attualmente nel sistema misto. A questi soggetti l’ordinamento non riconosce più alcun particolare vantaggio dal punto di vista previdenziale. Sino al 2002 ai lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa, potevano, invece, contare su un’uscita al compimento di 54 anni di età unitamente a 35 anni di contributi, mentre nel periodo tra il 2002 ed il 2007, al compimento di 57 anni e 35 anni di contributi o al compimento di 39 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica.

 

Da ribadire inoltre che il beneficio in parola è utile solo ai fini del diritto al perfezionamento del requisito contributivo massimo per la pensione anticipata. Cioè i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne), indipendentemente dall’età anagrafica. Pertanto non si può utilizzare per integrare il requisito dei 20 anni di contributi necessari per l’ottenimento delle prestazioni previdenziali di vecchiaia contributive (Circolare Inps 35/2012; Circolare Inps 60/2008).