Ecco un riassunto in sintesi sulle condizioni attualmente vigenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
La riforma Fornero, DL 201/2011 ha inasprito in generale i requisiti di accesso fissandoli a 66 anni per gli uomini (dipendenti ed autonomi) e per le lavoratrici del pubblico impiego; la riforma ha anche innalzato gradualmente i requisiti con riferimento alle lavoratrici del settore privato, con l’obiettivo di parificare l’età pensionabile tra uomini e donne entro il 2018 (anno in cui i requisiti saranno uguali per tutti).
I lavoratori che possono vantare contribuzione al 31 Dicembre 1995 e che, quindi, sono al 31 Dicembre 2011 nel sistema retributivo o misto possono accedere alla prestazione di vecchiaia al perfezionamento di 66 anni e 7 mesi (dal 1° gennaio 2016). Tale requisito è richiesto anche alle lavoratrici del settore pubblico. Alle lavoratrici dipendenti del settore privato sono richiesti requisiti leggermente inferiori (pari a 65 anni e 7 mesi, sempre dal 1° gennaio 2016) ma in graduale e lento innalzamento al fine di raggiungere la parità tra uomini e donne dal 2018. Alle lavoratrici del settore autonomo sono richiesti invece 66 anni e 1 mesi (dal 1° gennaio 2016). Dal 1° gennaio 2018, comunque tutti i lavoratori e lavoratrici accederanno alla prestazione di vecchiaia al perfezionamento di 66 anni e 7 mesi di età.
Resta salva la possibilità per alcuni lavoratori di accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi. L’Inps, con la Circolare Inps 16/2013, ha chiarito infatti che resta in vigore, anche dopo la Riforma Fornero del 2011, la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi in deroga alla disciplina vigente che, come detto, chiede almeno 20 anni di contribuzione accreditata. Si tratta dei cd. lavoratori quindicenni, per lo più donne, e lavoratori con attività discontinue (servizi domestici e familiari, lavoratori agricoli, lavoratori dello spettacolo).
Sono interessati alla deroga in parola: a) i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno perfezionato 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992; b) i lavoratori dipendenti ed autonomi che sono stati autorizzati ai volontari entro il 31 dicembre 1992; c) i lavoratori dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare; d) i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un’anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i 20 anni di contributi nell’anno di compimento dell’età pensionabile.
Per i lavoratori del pubblico impiego (ex-inpdap) la deroga è riconosciuta solo se risultano soddisfatte le condizioni indicate nei punti a) e d). Per gli iscritti al fondo ex-enpals la deroga è riconosciuta limitatamente alle fattispecie indicate nei punti a), b) e d). Per i lavoratori iscritti al soppresso fondo Poste la deroga è riconosciuta solo per il punto d). La deroga non interessa i lavoratori iscritti al fondo speciale di previdenza dei lavoratori dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
Gli interessati alla deroga devono tuttavia perfezionare il requisito anagrafico previsto dalla Legge Fornero. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i lavoratori interessati potranno conseguire la pensione di vecchiaia compiendo un’età pari a: 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti; 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome; 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti, le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, i lavoratori autonomi.
I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono ottenere la pensione al perfezionamento dei medesimi requisiti anagrafici previsti per i lavoratori nel sistema retributivo o misto. Tuttavia, a differenza di costoro, per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, oltre alla presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico, devono ulteriormente soddisfare il requisito di avere un importo della pensione superiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.
In caso contrario possono accedere al trattamento di vecchiaia al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione “effettiva” (cioè obbligatoria, volontaria e da riscatto) – con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo – a prescindere dall’importo della pensione. Il requisito anagrafico di 70 anni è soggetto agli adeguamenti in materia di stima di vita (dal 2016 sono quindi necessari 70 anni e 7 mesi di età).
Pertanto, alla luce di quanto detto, i lavoratori in parola possono accedere alla prestazione pensionistica al perfezionamento dei requisiti indicati nella seguente tabella.
Per effetto della disapplicazione delle finestre mobili operato dalla Riforma del 2011 la pensione di vecchiaia, come la pensione anticipata, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile. Com’è noto ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.