disocuppazione lavoro naspiLa Naspi rischia di incidere sulla misura della pensione di coloro che fruiscono dell’ammortizzatore a partire dal prossimo 1° maggio. L’articolo 12 del dlgs 22/2015 introduce, infatti, un limite alla contribuzione figurativa inerente al periodo di godimento della Naspi.

 

Se infatti da un lato il decreto conferma che la contribuzione figurativa è rapportata, in linea di principio, alla base retributiva di calcolo della NASpI dall’altro viene fissato un tetto oltre il quale non si potrà andare. Il tetto risulta in 1,4 volte la misura massima mensile, per l’anno di fruizione, della NASpI.

 

In attesa delle istruzioni applicative la norma dovrebbe pertanto incidere solo sui lavoratori le cui retribuzioni medie mensili siano superiori a 1.820 euro per l’anno 2015 (ossia 1,4 volte il tetto di 1.300 euro, limite valido per il 2015) corrispondendo a questi ultimi una contribuzione figurativa piu’ bassa rispetto a quella che sarebbe stata loro attribuita in condizioni “normali”. Ad esempio un lavoratore con una media di 2mila euro al mese di stipendio vedrà accreditarsi figurativamente contributi pari ad una retribuzione di 1820 euro. Per la maggioranza del lavoratori tuttavia la norma non avrà effetti: la media degli stipendi di coloro che accederanno alla Naspi, secondo le indicazioni del Governo, si collocherà intorno ai 1.500 euro; cifra che sarà interamente tradotta in contribuzione figurativa senza determinare alcun effetto a livello pensionistico.

 

Quote Contributive. Chi incappa nel tetto dovrà attendersi, invece, effetti sull’importo della pensione che andrà a percepire dato che l’introduzione di un massimale si riverbererà inevitabilmente sull’importo dell’assegno. Le conseguenze negative, però, interesseranno soprattutto le quote contributive su cui sarà calcolato l’assegno pensionistico: dato che l’accredito figurativo percepito durante il periodo di disoccupazione sarà rapportato ad un tetto massimo, il pro rata derivante dal calcolo contributivo tradurrà in pensione una somma minore rispetto a quanto sarebbe stato ottenuto in assenza della misura.

 

Quote Retributive. Sulle quote dell’assegno calcolate con il sistema retributivo (cioè la Quota A e B della pensione) c’è invece un apposito meccanismo di salvaguardia (articolo 12, comma 2 del Dlgs citato) secondo il quale le retribuzioni relative ai periodi di contribuzione figurativa per i quali viene applicato il predetto tetto (1,4 volte l’importo massimo della NASPI) vengono neutralizzate, qualora, una volta rivalutate, siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta senza di esse (cfr: Circolare Inps 94/2015).

 

In sostanza per calcolare le quote retributive A e B della pensione, nel caso di applicazione del tetto massimo, bisognerà verificare se procedere o meno alla neutralizzazione del tetto stesso. Per farlo gli interessati dovranno, sviluppare separatamente due calcoli: a) il primo riferito alla retribuzione media pensionabile (quote A e B) senza inserire la retribuzione figurativa massima, quindi considerando il periodo indennizzato come neutro: ciò comporta la necessità di andare a ritroso per “recuperare” le retribuzioni effettive di quei 6 mesi (26 settimane) per totalizzare rispettivamente 260 e 520 settimane; b) il secondo riferito alla retribuzione media pensionabile inserendo le retribuzioni figurative massime pari a 1.820 euro mensili.

 

Alla fine si confrontano i due importi delle retribuzioni medie e se il valore del 2° fosse inferiore al 1°, si dovrà prendere in considerazione quest’ultimo ai fini del calcolo delle quote A e B. Se prevalesse, invece, il valore con l’inserimento della retribuzione figurativa, varrebbero le settimane indennizzate (diritto e misura) in corrispondenza delle quali la retribuzione pensionabile sarebbe costituita dalle 1.820 euro mensili, da rivalutare fino alla decorrenza della pensione.

 

Quantificare la perdita dell’assegno non è dunque semplice anche se si può facilmente immaginare che i piu’ colpiti saranno i lavoratori piu’ giovani, coloro che hanno una piu’ ampia fetta dell’assegno determinata con il sistema contributivo.