processo telematicoAl via le prime regole operative del processo tributario telematico. Nel decreto Mef del 4 agosto 2015, registrazione e accesso alla piattaforma “Sigit”, modalità di notifica, costituzione in giudizio, deposito e consultazione degli atti, pagamento del contributo unificato.

 

Si comincerà con gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di 90 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, da depositare presso le commissioni tributarie provinciali e regionali di Umbria e Toscana.

 

Il decreto, in attesa di sbarcare in G.U., dà attuazione a quanto previsto dal Dm 163/2013, che ha disciplinato l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario. In particolare, l’articolo 3, comma 3, del Dm, stabiliva che uno o più decreti avrebbero individuato le regole tecnico-operative di abilitazione al Sigit, costituzione in giudizio mediante deposito, comunicazione e notificazione, consultazione e rilascio di copie del fascicolo informatico, assegnazione dei ricorsi, accesso e redazione di sentenze, decreti e ordinanze.

 

Il portale della giustizia tributaria

 

Accessibile dal sito www.giustiziatributaria.gov.it   contiene un’area pubblica e una riservata. La prima è consultabile da tutti e contiene le informazioni generali sui servizi disponibili, le modalità di registrazione e il manuale operativo per l’utilizzo degli strumenti informatici nel processo tributario. Tramite la seconda, invece si accede, previa registrazione, al Sigit, il Sistema informativo della giustizia tributaria.

 

Il Sigit

 

È la piattaforma che consente ai soggetti abilitati la trasmissione degli atti e dei documenti informatici, la formazione e la consultazione del fascicolo e l’acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari.
Il Sigit garantisce l’avvenuta ricezione degli atti informatici con l’invio di una ricevuta all’indirizzo pec.

 

Al Sigit possono accedere soltanto i giudici tributari, le parti, i procuratori e i difensori, il personale abilitato delle segreterie delle commissioni tributarie, i consulenti tecnici e gli altri soggetti (articolo 7, Dlgs 546/1992). Le parti, i loro procuratori e difensori, i consulenti e gli organi tecnici possono accedere alle sole informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono costituiti o svolgono attività di consulenza.

 

Nel decreto definiti, inoltre, i requisiti tecnici che devono avere gli atti e i documenti da trasmettere, per essere validamente acquisiti, e le modalità di accesso e di consultazione.