Con l’anno scolastico 2015/2016 entra in vigore per alcune parti importanti la legge di riforma del sistema scolastico oggetto di tante contestazioni. La UIL scuola ha elaborato una scheda tecnica sulla valutazione e il merito dei docenti.
Il cosiddetto merito
Per la valorizzazione del merito del personale docente la legge di riforma ha istituito a partire dal 2016 un apposito fondo di 200 milioni di euro annui.
La ripartizione
Il fondo annuo viene ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti ed ai fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo.
Assegnazione
Il dirigente in base ai criteri individuati da un comitato di valutazione assegna annualmente al personale docente quote del fondo spettante alla scuola.
Compiti del comitato
Il comitato presieduto dal dirigente scolastico:
– valuta la qualità professionale dei docenti ai fini dell’attribuzione delle quote del fondo per il merito;
– annulla gli effetti delle sanzioni disciplinari inflitte ai docenti a condizione che il sanzionato abbia mantenuto un condotta meritevole. Dall’annullamento degli effetti della sanzione non può derivare al sanzionato alcun diritto di risarcimento per la sanzione comunque scontata.
Tutte le sanzioni possono essere annullate a due anni di distanza dalla loro applicazione. La sospensione dall’insegnamento per sei mesi e l’utilizzazione, trascorso questo periodo, in compiti diversi dall’insegnamento o dalla funzione direttiva possono essere annullati allo scadere del quinto anno successivo all’applicazione.
Struttura del comitato di valutazione
Il comitato di valutazione dei docenti per questa specifica finalità, diversamente da quanto previsto per la valutazione dell’anno di formazione dei docenti neossunti, è formato da:
– tre docenti di cui due scelti dal collegio ed uno scelto dal consiglio di istituto;
– un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale (nella rosa dei docenti e dei dirigenti scolastici e tecnici).
A questi si aggiungono:
– due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo;
– un rappresentante dei genitori ed uno degli studenti per la scuola del secondo ciclo.
La sua costituzione ed il suo funzionamento devono avvenire senza oneri per lo Stato.
Il comitato si insedia per la prima volta all’inizio dell’anno scolastico 2015-2016; resta in carica tre anni ed è presieduto dal dirigente scolastico.
Incompatibilità
Nel caso in cui un docente componente del comitato richieda la valutazione viene sostituito nella funzione valutatrice da un altro docente individuato dal consiglio di istituto.
Modalità di accesso alla valutazione
Il docente interessato alla valutazione ed alla acquisizione del beneficio economico è tenuto presentare una richiesta.
Il dirigente scolastico presenta il richiedente al comitato di valutazione tramite una relazione
Servizio oggetto di valutazione
Secondo l’articolo 448 del testo unico cui la legge fa riferimento il periodo preso in oggetto dalla procedura di valutazione riguarda gli ultimi tre anni di servizio prestato dall’interessato.
Nel caso in cui il servizio triennale non sia stato svolto interamente nella scuola di attuale servizio del docente il dirigente scolastico acquisisce gli opportuni elementi di informazione.
Criteri generali per la valutazione
Il comitato è tenuto ad individuare propri criteri di valutazione in base a parametri generali:
a) qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) i risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
Oggetto della valutazione
La valutazione è motivata tenendo conto di tutti gli elementi che valgano a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente, riportati all’articolo 448 del T.U. 297/1994:
− qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche in riferimento a eventuali pubblicazioni, dell’attività di aggiornamento;
− della diligenza e del comportamento nella scuola e delle eventuali sanzioni disciplinari; − dell’efficacia dell’azione educativa e didattica, della partecipazione ad attività di sperimentazione;
− della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell’ambito scolastico.
Conclusione della procedura
Gli esiti della valutazione dichiarano il diritto o meno all’attribuzione del beneficio. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non é traducibile in punteggio.
Elementi di criticità
Rispetto alla valutazione si rilevano numerosi problemi: non risulta chiaro l’ammontare del beneficio economico che potrebbe essere quindi lasciato alle decisioni di ciascuna scuola, sia per il numero dei beneficiari da definire non necessariamente lo stesso per ogni anno.
Il numero dei premi naturalmente ha effetto sulla loro consistenza.
Nel testo nulla viene detto rispetto a tale problematica.
Nulla rispetto alla funzione di regolazione del MIUR né della contrattazione collettiva o d’istituto. La mancanza di previsioni in tal senso può dare luogo a disparità di trattamento, a contenziosi e malcontenti e a molta confusione.
Non va sottovalutato l’effetto di forte contrasto alimentato nel corso del tempo alle forme di valutazione del merito nella scuola, accentuato ora dalla scelta di collocare, nei comitati, anche i genitori e dagli studenti.
L’Italia mantiene in tal senso un forte grado di originalità!
Il contrasto rischia di trasferirsi nelle scuole con effetti al momento imprevedibili.
Nulla viene detto rispetto alle modalità di attribuzione in conseguenza ogni comitato potrebbe adottare una procedura a sé; un colloquio, la presentazione di un portfolio professionale, la presentazione di un curriculum, la discussione su una tematica professionale di particolare rilevanza per la scuola ed altro ancora.
Come dovranno regolarsi le scuole, come e chi dovrà assumere le delibere su questa tema è tutto da scoprire.
Struttura dei comitati e incompatibilità
La presenza di genitori ed ancor più problematicamente di studenti all’interno dei comitato del secondo ciclo crea difficoltà e questioni rispetto ai rapporti tra docenti e studenti. La legge prende in considerazione solo i casi di incompatibilità per i docenti che si troveranno nella doppia condizione di valutatati e valutatori ma non affronta il tema della incompatibilità del docente quando si trovi ad essere valutato da uno studente in cui insegna. Certamente la presenza di studenti e genitori pone problemi di autonomia professionale e di equilibrio nella relazione educativa tra studenti e docenti.
L’assenza degli ispettori
Questa modalità di valutazione, che non prevede nemmeno la partecipazione di ispettori che possano svolgere funzione valutativa su competenze tecnico disciplinari, sommata al ruolo del Dirigente scolastico, alla permanenza triennale nella scuola ha effetti deleteri sul pluralismo culturale e sulla libertà di insegnamento dei docenti.
Il valore sperimentale
Certo è che i primi tre anni avranno il valore di una sorta di sperimentazione, ma al contrario (‘prima si fa poi si corregge’), un laboratorio a conclusione del quale il MIUR è chiamato ad elaborare linee guida nazionali per la valutazione del merito degli insegnanti in ciò coadiuvato da un comitato tecnico scientifico nazionale che, manco a dirlo, opererà senza alcun compenso, emolumento rimborso o gettone.
Gli elementi incerti del modello saranno ancora per un bel po’ di tempo numerosi e complessi. Certo è che i risultati di sperimentazioni fin qui condotte, anche con finanziamenti contrattuali, come il progetto Vales, il progetto Valorizza ecc. sono stati secretati dall’ amministrazione e dall’INVALSI con non poca responsabilità nel generare scelte e confuse e frettolose come quella ora adottata.
Rispetto all’annullamento delle sanzioni disciplinari appare davvero strano come sanzioni inflitte, in base alla gravità, dal dirigente scolastico o dall’Ufficio procedimenti disciplinari appositamente costituito dall’Amministrazione possano essere annullate da un comitato della istituzione scolastica formato da studenti e/o da genitori.