trasparenzaAi politici locali e più in generale ai componenti degli «organi di indirizzo politico» che siano presenti in più pubbliche amministrazioni è sufficiente pubblicare su un solo sito i propri redditi e patrimoni per rispettare gli obblighi.

 

Con riferimento all’obbligo di pubblicazione di documenti ed informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 e secondo le indicazioni fornite dalla delibera A.N.AC. n. 144/2014, si osserva che, per limitare gli oneri amministrativi, qualora i soggetti di cui occorre pubblicare tali dati siano già titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico di livello statale, regionale e locale, presso altre pubbliche amministrazioni, verificato il corretto assolvimento di tali obblighi presso tali amministrazioni nel rispetto dei principi di qualità delle informazioni di cui all’art.6 del d.lgs. 33/2013, l’obbligo di pubblicazione può ritenersi assolto indicando, accanto a ciascun nominativo, il link dell’amministrazione dove i dati risultano già pubblicati.

 

La presente deliberazione è volta a definire l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni del decreto n. 33 del 2013 con riferimento alle pubbliche amministrazioni.

 

La delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione delle stesse disposizioni con riferimento agli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni sarà oggetto di distinta deliberazione.

 

Il nuovo articolo 11 del decreto n. 33, così come modificato dall’articolo 24-bis del d.l. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014, è molto chiaro nel comprendere tra gli enti pubblici tenuti all’applicazione delle disposizioni del decreto «tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione».

 

Al fine di evitare ogni dubbio interpretativo il nuovo articolo 11, al comma 2, lettera a), chiarisce la piena applicazione delle norme «agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati».

 

Le formulazioni adottate ricomprendono, dunque, nell’ambito soggettivo di applicazione tutti gli enti aventi natura di diritto pubblico, economici e non economici.

 

I requisiti «istituiti», «vigilati» e «finanziati» dalla pubblica amministrazione» e i poteri riconosciuti alla pubblica amministrazione di nomina degli amministratori degli enti in questione, vanno considerati come indici di pubblicità che, anche alternativamente, possono determinare il carattere pubblico di un ente e, quindi, la piena applicabilità della disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

 

La disposizione, alla luce della interpretazione già data dell’ambito soggettivo di applicazione del decreto n. 33, non può che essere interpretata nel senso che la distinzione tra incarichi di carattere elettivo e incarichi comunque di «esercizio di poteri di indirizzo politico» riproduce quasi alla lettera la distinzione già contenuta nell’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001. Tale disposizione comprende tra gli «organi di indirizzo politico-amministrativo» tanto (comma 1) gli organi che siano «direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica» (assemblee e organi monocratici direttamente eletti insieme con organi, monocratici e collegiali da questi eletti), quanto (comma 4) gli organi che non siano espressione di rappresentanza politica, ma che esprimano un indirizzo politico con riferimento all’organizzazione e all’attività dell’amministrazione cui sono preposti.

 

Tra gli organi di indirizzo politico di cui all’art. 14 del decreto n. 33 del 2013, pertanto, si devono comprendere tutti gli organi, elettivi o meno, espressione di rappresentanza politica o meno, che comunque, all’interno della propria amministrazione/ente pubblico, esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo generale, che può essere qualificato come “indirizzo politico-amministrativo”, sull’organizzazione e sull’attività dell’ente, essendo le competenze di amministrazione attiva e di gestione riservate ai dirigenti.