esodatiSecondo la Cassazione tutte le erogazioni la cui funzione desumibile dalla volontà contrattuale o dall’atteggiarsi delle parti sia riconducibile a quella di agevolare lo scioglimento del rapporto sono esenti dalla retribuzione imponibile.

 

Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità della indennità sostitutiva del preavviso. Pertanto, devono essere escluse dall’imponibile contributivo, in quanto corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, non solo le retribuzioni conseguite con un apposito accordo per l’erogazione dell’incentivazione anteriore alla risoluzione del rapporto, ma tutte le somme con l’anzidetta funzione, potendo ciò risultare sia da una indicazione in tal senso nell’atto unilaterale di liquidazione delle spettanze finali, sia da elementi presuntivi.

 

Lo precisa la Corte di cassazione con la sentenza n. 10046/2015 nella quale i giudici di Piazza Cavour rigettano il ricorso proposto dall’Inpgi ed avente ad oggetto l’obbligo contributivo di un’azienda radiotelevisiva in relazione ad alcuni verbali di conciliazione in sede sindacale sottoscritti dal 1996 al 2000.

 

La questione oggetto della controversia riguarda l’assoggettabilità a contribuzione delle somme erogate dall’azienda in relazione a 173 verbali di conciliazione in sede sindacale sottoscritti negli anni dal 1996 al 2000. La tesi della società ha sostenuto che tali somme, erogate come trattamento aggiuntivo in riferimento alla cessazione del rapporto, costituivano un incentivo all’esodo in un complessivo quadro di riduzione dell’organico del personale – tesi avversata dalI’INPGI che al contrario ha sostenuto trattarsi di mero trattamento di miglior favore rispetto alle spettanze di fine rapporto – è stata ritenuta dalia Corte d’appello (oltre che dal giudice di primo grado) avvalorata dalle risultanze processuali e dalla lettura dei documenti depositati dalle parti.

 

Secondo i giudici l’art. 36 d.lgs, 1997 n. 314, rispetto alla previgente normativa, ha invece ampliato il novero delle somme escluse da contribuzione, estendendolo anche alle altre somme la cui erogazione trae origine dalla cessazione del rapporto di lavoro; in precedenza, difatti, erano esenti da contribuzione unicamente le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori.  Tale disposizione, secondo i giudici, ha il dichiarato fine di favorire l’esodo dei lavoratori eccedentari; fine che può essere indifferentemente conseguito sia con l’uscita simultanea di un gran numero di lavoratori dall’azienda sia con la uscita in tempi diversi di uno o più lavoratori come si è verificato nella sentenza in commento. In termini generali è possibile quindi ritenere ricomprese in detta norma le corresponsioni effettuate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro in eccedenza alle normali competenze comunque spettanti ed aventi lo scopo di indurre il lavoratore ad anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro rispetto alla sua naturale scadenza.