Nella sentenza 27292/2014, la Cassazione è chiamata a chiarire se sia valida o meno la definizione ex articolo 15 della legge n. 289 del 2002 (“lite potenziale”) di un pvc nel quale venga recuperata l’Iva indebitamente rimborsata per insussistenza dei presupposti per disporre il rimborso dell’eccedenza maturata in un determinato anno d’imposta.
Il Collegio – dopo aver precisato che le leggi in materia di condono fiscale per la loro specialità non sono suscettibili di applicazione analogica, ma sono applicabili esclusivamente alle ipotesi regolate dalla legge – chiarisce che il presupposto per poter definire ex articolo 15 della legge n. 289/2002 un pvc è che con lo stesso venga pretesa una maggiore “imposta dovuta”.
Ebbene, a parere del contribuente, nella specie tale presupposto ricorreva, in quanto la somma richiesta e percepita a rimborso dalla società si veniva a risolvere in una maggiore imposta che la società era tenuta a versare.
I Supremi giudici hanno ritenuto tale conclusione non condivisibile e, nell’esplicitare le ragioni del proprio dissenso, hanno individuato le ipotesi in cui è configurabile l’accertamento di una maggiore imposta, con particolare riguardo all’Iva.
Il Collegio ha in particolare precisato che il debito Iva sorge sia a fronte dell’effettuazione di un’operazione imponibile, come recupero dell’imposta dovuta e non versata, sia a fronte della contestata detrazione di un’imposta ritenuta indetraibile.
I Supremi giudici hanno annoverato poi tra le ipotesi particolari, in cui risulta configurabile un recupero di maggiore imposta, anche quella in cui viene contestata l’esistenza o l’entità del credito per eccedenza di imposta. Ipotesi, quest’ultima, nella quale non rientra il recupero oggetto del pvc in contestazione.
La Corte di legittimità esclude, infatti, che con il recupero – quale quello effettuato nel caso sub iudice – sia stata accertata una maggiore imposta, in quanto né l’an né il quantum del credito ha formato oggetto di contestazione. Il credito rimborsato è stato recuperato semplicemente per la non ricorrenza dei presupposti per richiederne il rimborso (articolo 30 del Dpr n. 633/1972).
La Corte di legittimità conclude in tal senso, precisando anche che rimane fermo il diritto del contribuente di portare in detrazione il credito per eccedenza nell’anno d’imposta successivo. Detrazione che, nella specie, non potrà che essere esposta nella prima dichiarazione utile da presentarsi all’indomani della sentenza della Corte di cassazione, ma non dovendo pure attendere che l’importo del rimborso sarà restituito all’Erario in esecuzione della sentenza in commento, in quanto importo che l’Erario può riscuotere autonomamente.