Favorire il confronto con le comunità coinvolte nella realizzazione delle infrastrutture. Lo propone il disegno di legge sul debàt public, all’esame delle Commissioni Lavori Pubblici e Ambiente del Senato.
Al fine di garantire la massima informazione dei cittadini e delle formazioni sociali sulle decisioni di interesse pubblico, promuovendo la più ampia partecipazione degli interessati, nonché di assicurare l’imparzialità del confronto dei diversi punti di vista, la realizzazione di infrastrutture o di opere pubbliche di rilevanza strategica nazionale o con forte rilevanza socio-economica o impatto significativo sull’ambiente è sottoposta, nei casi individuati dalla presente legge, a dibattito pubblico.
Il debàt public è una fase della realizzazione delle infrastrutture di interesse strategico che permette ai cittadini di informarsi e di esprimere il loro punto di vista sull’integrazione e sulle conseguenze dei progetti.
Ai fini della presente legge sono considerati infrastrutture e opere pubbliche di rilevanza strategica nazionale le infrastrutture e gli insediamenti di cui all’articolo 161, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e sono in ogni caso considerati infrastrutture e opere pubbliche con forte rilevanza socio-economica o impatto significativo sull’ambiente gli interventi per i quali sia prevista la valutazione di impatto ambientale obbligatoria o, se rientranti nell’elenco di cui al comma 2, il cui valore di investimento sia pari o superiore a 100 milioni di euro e che riguardino un bacino di utenza non inferiore a 250.000 abitanti, con esclusione di quelli conseguenti ai procedimenti concessori di cui agli articoli 5, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
Rientrano fra gli interventi:
a) realizzazione di autostrade o di superstrade;
b) realizzazione di linee ferroviarie;
c) realizzazione di vie di navigazione, o adeguamento dei canali esistenti alle dimensioni dei natanti di tonnellaggio elevato;
d) realizzazione o potenziamento di infrastrutture delle piste di aerodromi;
e) realizzazione o potenziamento di infrastrutture portuali;
f) realizzazione di linee elettriche;
g) realizzazione di gasdotti;
h) realizzazione di oleodotti;
i) realizzazione di depositi di scorie nucleari;
l) realizzazione di dighe idroelettriche o di dighe di ritenuta;
m) trasferimento di acqua da bacino fluviale, escluse le vie di navigazione;
n) stabilimenti e impianti culturali, sportivi, scientifici, turistici;
o) impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, discariche e termovalorizzatori.