Diramato il DM del 20 febbraio 2015 sulla “Semplificazione dei rimborsi IVA da effettuarsi in via prioritaria”.

Il Dipartimento delle Finanze, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha reso disponibile on line il nuovo DM del 20/2/2015 che apporta una modifica al precedente DM del 23/01/2015 “Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che fissa le modalità ed i termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Cancellati sia i limiti di importo sia di “tempo”. Tutto ciò per risolvere razionalmente il problema dello stallo creditorio in cui si troveranno i molteplici e variegati “partner” della Pa.

I fornitori della Pubblica amministrazione, coinvolti nel meccanismo della “scissione dei pagamenti” e, per questo motivo, ammessi ai rimborsi Iva prioritari, potranno accedervi anche se non in possesso dei presupposti “generici”, indispensabili, invece, per gli altri contribuenti Iva autorizzati.
Lo stabilisce il decreto Mef del 20 febbraio 2015, pubblicato sul sito del dipartimento Finanze e contenente le modifiche necessarie alla disposizione che aveva spianato la via per accedere ai rimborsi sprint.

Il nodo era già venuto al pettine al momento dell’introduzione dello “split payment” (articolo 1, comma 629, lettera b, legge 190/2014) che, spostando l’obbligo del versamento dell’Iva dal fornitore alla Pubblica amministrazione, verosimilmente determina, per il primo, una perdurante posizione creditoria.

Per risolvere il problema, già con il Dm del 23 gennaio scorso ai cessionari/prestatori della Pa era stata data la possibilità di ottenere i rimborsi, anche trimestrali, più velocemente, stabilendone l’inclusione fra le categorie di contribuenti per i quali la restituzione delle eccedenze Iva detraibili avvengono in via prioritaria, limitatamente al credito relativo alle operazioni soggette alla “scissione dei pagamenti”. L’inserimento, effettuato con l’articolo 8, era avvenuto applicando tout court, anche a questi operatori, tutte le regole fissate per gli altri ammessi ai rimborsi sprint; in particolare, le condizioni generiche stabilite dall’articolo 2 del Dm 22 marzo 2007:

  • esercizio dell’attività da almeno tre anni
  • eccedenza detraibile Iva chiesta a rimborso pari o superiore a 10mila euro, per i rimborsi annuali, e a 3mila euro per quelli trimestrali
  • ammontare del credito almeno pari al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso.

Condizioni che restano ancora valide per gli altri ammessi, cioè:

  • subappaltatori edili
  • operatori che si occupano del recupero e della preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice Ateco 38.32.1)
  • produttori di zinco, piombo, stagno e semilavorati (codice Ateco 24.43.0)
  • produttori di alluminio e semilavorati (codice Ateco 24.42.0)
  • costruttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi,

non più, invece, per la variegata platea dei fornitori della Pa.

 

 

 

Consulta il documento allegato: Decreto Mef del 20 febbraio 2015

 

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Paola Pullella Lucano

 

 

 

 

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