Il Ministero del Lavoro fornisce ulteriori istruzioni sul contributo di solidarietà: aziende aventi diritto, requisiti per i dipendenti, invio della domanda, calcolo del bonus INPS.
Quali imprese hanno diritto al contributo di solidarietà (di cui nel DL 148/1993)? Come si presenta la domanda? E nei casi particolari? E’ tutto spiegato in una Circolare del Ministero del Lavoro n.26 del 7 novembre 2014, che fornisce le istruzioni sul contributo pari alla metà del monte ore retributivo non più dovuto a causa della riduzione di orario.
Aziende ammesse
Possono accedere all’agevolazione, oltre a tutte le aziende già comprese nella legge sui contratti di solidarietà (726/1984), le imprese:
- fra 2 e 15 dipendenti, indipendentemente dal settore di attività;
- con più di 15 dipendenti se hanno avviato procedure di mobilità o intendono procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
- alberghiere e termali indipendentemente dal numero di dipendenti;
- artigiane con almeno 2 dipendenti e lavoratori sottoposti a riduzione di orario con compenso a carico dei fondi bilaterali.
Requisiti per il dipendente
Il contratto di solidarietà è applicabile anche a dipendenti a termine, apprendisti, contratti di inserimento. All’avvio del periodo di solidarietà, il dipendente deve avere un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni. La solidarietà dura un massimo di 24 mesi, poi va eventualmente ricontrattata. Durante le ore di astensione del lavoro, il dipendente può svolgere attività formative solo in presenza di tutte le seguenti condizioni: la riorganizzazione aziendale prevede che sia adibito a mansioni differenti o all’utilizzo di nuove apparecchiature; il progetto formativo ha adeguata attenzione ad aspetti teorici e pratici; è presente un tutor, un istruttore o una figura analoga.
Regole
Durante la solidarietà non si possono effettuare licenziamenti o attivare procedure di mobilità. E’ invece possibile trasformare in tempo indeterminato un contratto a termine o un apprendistato (la precisazione è importante perché si tratta di un periodo in cui l’impresa non può fare assunzioni). Se viene ceduto un ramo d’azienda, può essere mantenuto il contratto di solidarietà.
Contributo
L’impresa presenta la domanda alla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro), che verifica i requisiti e comunica l’ammissione. Il calcolo del contributo di solidarietà si effettua sulla base della retribuzione lorda denunciata all’INPS nei 12 mesi precedenti, escludendo i compensi per il lavoro straordinario.
FONTE: PMI (www.pmi.it)
AUTORE: Barbara Weisz