Il parere della Ragioneria generale dello Stato n. 49781/2017, fornisce un quadro sulle eventuali scelte diverse che in qualche ente si dovessero fare in termini di decorrenza retroattiva oltre l’anno delle progressioni economiche. Ciò potrebbe esporre gli amministratori ed i dirigenti al rischio della maturazione di responsabilità amministrativa?
Con la nota in riferimento il Comune di Castelgomberto comunica che nel dicembre 2015 ha siglato il Contratto Collettivo Decentrato per l’anno 2016 nell’ambito del quale è stata disciplinata l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali mediante selezione e successiva approvazione della graduatoria da attuarsi nel corso del 2017. In particolare, nel contratto integrativo è prevista l’attribuzione delle predette progressioni con decorrenza economica e giuridica a partire dal 1° gennaio 2016.
Nello specifico, la RGS chiede un parere sulla corretta decorrenza delle progressioni, ricordando che l’Aran con nota n. 7086 del 13/09/2016 e il Dipartimento Funzione Pubblica con nota n. 7259 del 05/02/2014 hanno indicato come legittima la decorrenza economica e giuridica riferita all’anno in cui viene approvata la graduatoria.
Al riguardo si rappresenta che il Dipartimento ha condiviso, con nota prot. n. 83583 del 27/10/2014, il citato orientamento del Dipartimento della Funzione Pubblica ed ha ritenuto che la decorrenza delle progressioni non possa essere anteriore al primo gennaio dell’anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse. Pertanto, alla luce del consolidato orientamento in materia si conferma che, se il procedimento in oggetto si perfeziona nel corso dell’anno 2017, la decorrenza giuridica ed economica delle relative progressioni non può legittimamente essere retrodatata oltre il primo gennaio del medesimo anno
Si deve evidenziare che sulla base delle previsioni del Dlgs 150/2009 i beneficiari delle progressioni orizzontali devono essere una quota limitata di dipendenti, per cui diventa palesemente illegittimo non solo stanziare risorse che finanzino progressioni economiche per tutto il personale, ma anche per la maggioranza. E ancora si deve ricordare che gli oneri per le progressioni economiche devono provenire in modo permanente ed esclusivo dalla parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata.
È utile evidenziare che l’indicazione per cui non si può andare con una decorrenza retroattiva rispetto al 1° gennaio dell’anno in cui le graduatorie vengono approvate, determina conseguenze sulle valutazioni che devono essere assunte come criterio per la formazione delle graduatorie per la individuazione dei beneficiari di questo istituto.
Se le progressioni economiche vengono finanziate dal fondo del 2017 e si vuole concludere il relativo iter con l’approvazione delle graduatorie entro l’anno, non si potrà assumere tra le valutazioni di cui tenere conto per la formazione della graduatoria quella dell’anno in corso. In tal caso, infatti la valutazione non potrebbe essere formulata prima della fine dell’anno, il che impedirebbe la assegnazione con decorrenza retroattiva rispetto all’anno di approvazione delle stesse.
Progressioni Economiche Orizzontali Dipendenti Pubblici: qui le indicazioni ARAN.