blankCarico e scarico merci ed esenzione IVA: gli eurogiudici chiamati a dirimere una controversia che ha per protagonisti una società finlandese che svolge la propria attività in ambito portuale e l’Amministrazione nazionale.


 

Una società finlandese che opera in ambito portuale rende servizi di carico e scarico di navi adibite alla navigazione in alto mare e impiegate nell’esercizio di un’attività commerciale. In pratica, il carico e lo scarico sono effettuati da un subappaltatore che li fattura alla società finlandese che, a sua volta, li riaddebita al suo committente, il quale, a seconda dei casi, può essere la società controllante, il detentore delle merci, il caricatore, l’impresa di spedizioni o l’armatore. Le informazioni dettagliate concernenti la nave e il carico di cui trattasi vengono trasmesse al subappaltatore e vengono menzionate sia sulla fattura ricevuta dalla Società finlandese sia su quella emessa da tale società.

 

La posizione dell’Amministrazione nazionale

 

In sede di risposta ad istanza di interpello l’autorità finlandese ha ritenuto che i servizi forniti dalla società finlandese non potessero godere dell’esenzione da Iva prevista dall’articolo 148 della direttiva Iva lettera a), c) e d), come recepita dalla legislazione nazionale finlandese. L’interpretazione restrittiva dell’autorità finlandese si fondava sull’assunto che le esenzioni in argomento si applicano esclusivamente alle operazioni effettuate nei confronti del soggetto che effettua il traporto internazionale e non possono, pertanto, essere estesi alle operazioni effettuate in uno stadio commerciale anteriore.

 

Le questioni pregiudiziali

 

Ne scaturiva un contenzioso nazionale nell’ambito del quale veniva chiesto alla Corte di giustizia di rispondere alle seguenti questioni pregiudiziali:

 

 

  • se i servizi di carico e scarico di una nave costituiscono prestazioni di servizi direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi;
  • se l’esenzione prevista dalla normativa europea debba essere interpretata nel senso che essa si applica anche alle prestazioni di servizi, ancorché fatturate da un sub-appaltatore ad una società che non è essa armatore, ma che questa riaddebita all’armatore, in quanto servizi sostanzialmente destinati in via diretta al carico delle merci nelle navi di alto mare;
  • se l’esenzione prevista dalla normativa europea non trovi applicazione quando i servizi di carico dei beni siano resi al detentore del carico, ad esempio all’esportatore o all’importatore dei beni medesimi.

 

 

La pronuncia della Corte

 

Con la sentenza, qui in commento, i giudici europei chiariscono che l’esenzione di cui all’articolo 148 della direttiva deve essere interpretata in modo coerente al contesto nel quale si inserisce e deve tenere conto delle finalità della direttiva 2006/112/UE, c.d. direttiva Iva, consistente nell’assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni, nonché la prevenzione di ogni possibile evasione, elusione e abuso. Ciò posto, la Corte evidenzia che la direttiva Iva non specifica cosa debba intendersi per servizi destinati a sopperire “ai bisogni immediati di una nave e del suo carico”. Tale concetto, chiariscono i giudici europei, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione presuppone l’esistenza di un nesso tra la prestazione di servizi effettuata e l’utilizzo della nave interessata.

 

Il nesso tra la prestazione di servizi e l’utilizzo della nave

 

La Corte riconosce, nel caso di specie, che i servizi di carico e scarico presentano tale nesso. Il trasporto di carichi, precisano i giudici di Bruxelles, rappresenta una forma comune di utilizzo delle navi adibite alla navigazione in alto mare. Orbene, affinché un carico possa essere trasportato e una nave possa dunque essere utilizzata, è necessario che detto carico sia caricato a bordo di tale nave nel porto di partenza per poi essere scaricato nel porto di arrivo. Pertanto, riconoscono i giudici europei, i servizi di carico e scarico, nei limiti in cui sono indispensabili al funzionamento della nave che trasporta tale carico, devono ritenersi direttamente destinati a sopperire ai bisogni del carico di una nave. Sotto il profilo dell’applicazione dell’esenzione, la Corte evidenzia che la disposizione della direttiva Iva che sancisce l’esenzione per i servizi destinati a sopperire ai bisogni immediati della nave non fa riferimento a uno stadio particolare della loro catena di commercializzazione, né indica la persona a cui tali prestazioni dovrebbero essere fatturate.

 

Il ruolo dei precedenti di giurisprudenza

 

Ciò posto, la Corte richiama la propria giurisprudenza pregressa (vd in particolare sentenza 14 dicembre 2006, Elmeka, da C-181/04 a C-183/04) secondo cui l’esenzione in argomento si applica solo alle operazioni che si verificano nella fase finale di commercializzazione del servizio. L’estensione dell’esenzione agli stadi commerciali anteriori richiederebbe, infatti, meccanismi di controllo e di sorveglianza per assicurare l’effettiva destinazione delle forniture di beni e servizi alle navi. Lungi dal comportare una semplificazione amministrativa, questi meccanismi si tradurrebbero, ad avviso dei giudici dell’Unione europea, in costrizioni inconciliabili con la corretta e semplice applicazione delle esenzioni da parte degli Stati membri e degli operatori interessati. Tuttavia, evidenziano i giudici europei, si deve ricordare che le conclusioni della pregressa giurisprudenza non possono essere trasposte a situazioni in cui, conto del tipo di beni e servizi di cui trattasi, l’estensione dell’esenzione non comporta per gli Stati e gli operatori economici interessati costrizioni inconciliabili con la corretta e semplice applicazione delle esenzioni. In tali situazioni, sono riconducibili, ad avviso della Corte, anche i servizi.

 

Quando si applica l’esenzione

 

Per la prestazione di servizi di carico e scarico di una nave di alto mare, la finalità del soddisfacimento dei bisogni della nave stessa, può essere considerata certa nel momento in cui quest’ultima è concordata, senza che sia richiesta l’istituzione di meccanismi di controllo e di sorveglianza. Per tali servizi di carico e scarico, infatti, per stabilire se questi ultimi soddisfano i requisiti per l’applicazione dell’esenzione occorre avere riguardo unicamente al tipo di nave sulla quale, verso la quale o a partire dalla quale i carichi e gli scarichi devono essere effettuati. In altri termini, l’utilizzo che viene fatto di tali servizi può essere dato per certo nel momento in cui sono concordate le loro modalità di esecuzione. Conseguentemente, sancisce la Corte, l’esenzione per i servizi di carico e scarico, si applica non solo alle prestazioni che intervengono nello stadio finale di commercializzazione di tali servizi, ma anche a quelle effettuate a uno stadio anteriore. La Corte, supporta tale conclusione, evidenziando che l’obiettivo perseguito dall’articolo 148 della direttiva 2006/112 che esenta i servizi destinati a sopperire ai bisogni immediati delle navi di alto mare e del loro carico è quello di incoraggiare il trasporto internazionale di merci o persone. Obiettivo che non sarebbe raggiunto attraverso un’interpretazione tesa ad esentare solo i servizi resi direttamente all’armatore, atteso che questa interpretazione farebbe aumentare i prezzi del trasporto internazionale merci, senza essere giustificata dalla necessità di garantire la corretta e semplice applicazione dell’esenzione in argomento.  Peraltro, osserva la Corte, nel presupposto che l’esenzione per i servizi di carico e scarico di navi di alto mare si applica a tali servizi indipendentemente dallo stadio della catena di commercializzazione nel quale interviene la prestazione di cui trattasi, l’interposizione di una prestazione supplementare in tale catena non influisce sull’applicazione di detta esenzione.

 

L’applicabilità dell’esenzione alle prestazioni di carico e scarico

 

Nel predetto presupposto, per quanto riguarda, infine, l’applicabilità dell’esenzione alle prestazioni di carico e scarico che sono fornite ai detentori dei carichi, quale l’esportatore o l’importatore del carico, siffatte prestazioni possono essere esentate a condizione di far parte della catena di commercializzazione di tali servizi. Ciò, in quanto, precisa la Corte, essendo le prestazioni di carico e scarico direttamente correlate ai carichi trasportati e dunque il loro costo trasferibile, in quanto tale, sui detentori di tali carichi, la fornitura di tali prestazioni a detti detentori deve essere considerata come facente sempre parte della catena di commercializzazione di dette prestazioni. Di conseguenza, prestazioni siffatte possono essere esentate.

 

Le conclusioni

 

Si tratta di una pronuncia che, collocandosi nel filone della giurisprudenza europea tesa a fornire un’interpretazione funzionale delle esenzioni da Iva, riconosce che l’esenzione per i servizi di carico e scarico di navi adibite alla navigazione in alto mare impiegate nell’esercizio di un’attività commerciale si applica indipendentemente dallo stadio della catena di commercializzazione nel quale intervengono i predetti servizi.