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Il nuovo Codice della strada introduce norme e sanzioni più severe per la guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.


Il Disegno di legge presentato dal Ministro Salvini modifica in senso restrittivo le attuali disposizioni normative contenute nell’art. 186 e 187 del Codice della Strada (C.d.S.) e agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale in un’ottica di tolleranza zero nei confronti di entrambi i reati.  Tra le principali novità, l’apposizione sulla patente dei trasgressori di codici identificativi, l’abolizione dello stato di alternazione come requisito per definire il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e, in alcuni casi, l’obbligo di guidare solo veicoli dotati del dispositivo alcolock che impedisce l’accensione del mezzo se rileva qualsiasi tasso alcolemico.

Vediamo nel dettaglio le modifiche normative contenute nel testo di legge in tema di guida sotto effetto di alcol e droghe e in quali casi sarà obbligatorio il dispositivo alcolok.

Guida sotto effetto di alcol: codici identificativi e dispositivo alcolock

L’articolo 1 del Ddl ”Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada” modifica il contenuto dell’art. 186 del C.d.S. che definisce la disciplina normativa in caso di guida sotto effetto di alcol.

Le misure e le sanzioni previste dal nuovo codice per questo reato sono le seguenti:

  • se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro è prevista la sospensione della patente da 3 a 6 mesi e una sanzione amministrativa pecuniaria da 573 a 2.170 euro
  • quando viene riscontrato un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro il reato è punito con:
    • sanzione detentiva: arresto da 6 mesi ad 1 anno
    • sanzione accessoria: sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno
    • sanzione pecuniaria: multa da 800 a 3.200 euro
    • l’apposizione sulla patente del codice 68 “LIMITAZIONE DELL’USO – Niente alcool” che impone       
    • al conducente il limite zero alcol alla guida. Misura introdotta dal nuovo comma 9-ter
  • se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro il reato è punito con:
  • sanzione detentiva: arresto da 6 mesi ad 1 anno
  • sanzione pecuniaria: ammenda da 1.500 a 6.000 euro
  • sanzione accessoria: sospensione della patente da 1 a 2 anni. Se il reato è stato commesso con una vettura altrui la durata della sospensione è raddoppiata.
    • Se il guidatore commette lo stesso reato nel biennio successivo all’accertamento, c.d. recidiva infrabiennale, la patente viene revocata e il mezzo confiscato.
  • l’apposizione sulla patente del codice 69 “LIMITAZIONE DELL’USO –Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”. Il codice indica che quel conducente può guidare solo veicoli dotati del dispositivo alcolock . Nella pratica il guidatore per poter accendere il veicolo deve soffiare nell’apparecchio, collegato al sistema di accensione. Se viene rilevato un qualsiasi tasso alcolemico nel fiato, anche minimo, l’auto non parte.

I codici identificativi sono apposti dal Prefetto e restano sulla patente per 2 anni nel caso della sanzione più lieve (0,8 – 1,5 grammi per litro), per 3 anni in caso di reato più grave (tasso alcolemico superiore ai 1,5 grammi per litro) o per un tempo maggiore se lo decide la commissione medica competente per i rinnovi della patente, ai sensi dell’art. 119 del Codice della strada.

Il nuovo comma 9-quater prevede due ulteriori aggravamenti di pena. Se i reati sono commessi da chi è già stato identificato come trasgressore (ed ha quindi i codici sulla patente) le pene detentive sono automaticamente aumentate di un terzo. Se il condecente manomette o rimuove l’alcolock o i relativi sigilli le pene detentive e pecuniarie previste dall’art. 186 comma 2 vengono raddoppiate.

Nuovo codice della strada: abolizione dello stato di alterazione

La Riforma del Codice della strada modifica anche il contenuto dell’art. 187 che disciplina il reato di giuda in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il disegno di legge abolisce il requisito dello “stato di alterazione” e la necessità dell’accertamento del nesso causale tra consumo della sostanza ed effetto di alterazione sull’organismo per definire la presenza della condotta illecita. Il nesso casuale viene di fatto sostituito dal nesso cronologico. Basterà essere positivi al test per far scattare il reato. Gli agenti possono effettuare il controllo sul posto eseguendo un test salivare e/o della mucosa del cavo orale con un apposito apparecchio o decidere di accompagnare il guidatore in una struttura sanitaria per il prelievo di campioni biologici.

Il testo completo del Ddl ”Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada”,  già approvato alla Camera dei Deputati ed ora in analisi al Senato, può essere consultato e scaricato in formato pdf cliccando direttamente qui.


Fonte: articolo di Martina Pietrograzia