Visite Specialistiche Personale Scuola 2019, ecco un riepilogo sui permessi introdotti dal nuovo CCNL scuola 2016-2018.
La normativa sui permessi di questo tipo per i dipendenti pubblici era già stata modificata dal Dipartimento della Funzione pubblica nella Circolare n. 2 del 17.02.2014.
Con le disposizioni indicate nella Circolare per le visite specialistiche, esami e terapie comunica le nuove regole che i dipendenti del Pubblico impiego compreso il personale scuola, deve seguire a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 che ha modificato il comma 5 ter dell’art. 55 septies del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
La modifica ha previsto infatti che i dipendenti pubblici assenti dal posto di lavoro per eseguire visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere giustificate non più con la malattia e quindi certificato medico ma con un permesso per motivi personali documentato da una attestazione di presenza da consegnare alla propria Amministrazione.
Visite Specialistiche Personale Scuola 2019, quali regole?
Com’è noto il nuovo CCNL/2018 istruzione e ricerca ha innovato i criteri e le modalità di fruizione dei permessi per visite specialistiche esclusivamente per il personale ATA. Tuttavia anche per il personale Docente è giusto fare delle doverose precisazioni, visto anche alcuni interessanti decisioni prese dal TAR in merito.
Visite Specialistiche Personale ATA 2019
Con il CCNL scuola 2016-2018, all’art. 33, è stata introdotta la norma sulle assenze per l’espletamento di visite specialistiche, terapie ed esami diagnostici per il personale ATA.
Al comma 1, del suddetto art.33 del CCNL scuola, è specificato che ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Nel caso di rapporto di lavoro part-time il monte ore viene riproporzionato.
Tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
Visite Specialistiche Docenti 2019
Per il comparto dei Docenti le assenze per visite specialistiche quali regole seguono? Non vi è dubbio che il dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato, possa effettuarle:
- chiedendo un permesso breve (art. 16);
- chiedendo un permesso retribuito o non retribuito per motivi personali (artt. 15 e 19);
- oppure facendole rientrare nelle assenze per malattia (artt. 17 e 19).
Nel caso in cui decida di farla rientrare nella malattia ci sarà la conseguente valutazione della giornata nel periodo di comporto e si applicherà la trattenuta di cui alla L. 133/2008. È ovviamente escluso l’invio della visita fiscale.
Dopo la sentenza del TAR Lazio 5714 del 17 aprile 2015, in cui si definiscono illegittime le disposizioni unilaterali sulla materia delle assenze per visite specialistiche, introdotte dalla circolare n.2/2014 della Funzione Pubblica, tutto viene ricondotto alle normali procedure scritte nel CCNL scuola 2006-2009.
N.B. Qualora il dipendente (sia docente o ATA) intenda imputare l’assenza a malattia sarà sufficiente che la segreteria acquisisca la semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive.
Decurtazione Malattia Dipendenti Pubblici, in quali casi è prevista?