Con sentenza n. 5174 del 17 aprile 2015 il Tar Lazio ha annullato la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2014 relativa alle assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
La circolare, cui il Miur si era adeguato per quanto riguarda i dipendenti del Ministero, e non per il personale docente, educativo ed ATA della scuola, prevedeva che le assenze dovessero essere giustificate attraverso permessi per documentati motivi personali.
La sentenza del TAR, immediatamente esecutiva, ha invece sottolineato la necessità che la materia sia disciplinata attraverso atti contrattuali e pertanto ha annullato tale circolare.
Di conseguenza, nelle more della rivistazione di tutta la disciplina, le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all’art. 55 septies, comma 5ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza tener conto di quanto statuito successivamente.
I giudici amministrativi hanno affermato la differenza tra permessi per motivi personali (limitati a pochi giorni) e assenze per malattia , nelle quali rientrano le visite specialistiche, le terapie e gli accertamenti diagnostici. La circolare ministeriale metteva di fatto un limite al diritto dei lavoratori a tutelare la propria salute.
La normativa ad oggi è molto complessa, e nelle scuole si sono verificate situazioni di grande disagio, acuite da una interpretazione molto restrittiva della normativa da parte di alcuni Dirigenti Scolastici.