La Federazione UIL scuola RUA ha pubblicato una approfondita scheda sulla riforma delle visite fiscali. Cosa resta invariato o casa cambia per il Personale della Scuola?
Il 13 gennaio 2018 entra in vigore il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, n. 206 del 17 ottobre 2017, recante le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici.
COSA CAMBIA
> Il dipendente già sottoposto a visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nella certificazione medi ca deve comunque rispettare l’obbligo di reperibilità: le visite fiscali possono essere effettuate con ca denza sistematica e ripetitiva. anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale. Posso no dunque essere disposte per lo stesso certificato medico due o più visite di controllo,anche nei gior ni festivi eventualmente ricompresi nella certificazione medica;
> È escluso dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità il dipendente per il quale l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,n. 834,owero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta,pari o superiore al 67%
> Il dipendente in malattia per infortunio, ancorché riconosciuto con determinazione dell’INAIL,deve comunque rispettare le fasce orarie di reperibilità in quanto adesso può essere sottoposto a visita fi scale;
> Se il dipendente non intende accettare l’esito della visita fiscale,il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve dissentire immediatamente: il medico annota sul verbale il dissenso manifestato, che deve essere sottoscritto dal dipendente, e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo;
> Se il dipendente si rifiuta di firmare il verbale, il medico fiscale informa comunque l’INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale;
> Il certificato medico sostitutivo per il dipendente che vuol riprendere anticipatamente il lavoro rispetto
alla prognosi è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi,owero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.
La possibilità per i lavoratori pubblici di essere esentati dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità per malattia riconducibile a un’invalidità riconosciuta non rappresenta sicuramente un’innovazione rispetto al passato. La vera novità (restrittiva), invece, è ora l’indicazione della percentuale minima di invalidità che deve essere pari o superiore al 67%.
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile a causa di servizio riconosciuta, con riferimento a determinate menomazioni o patologie.
A questo link il testo completo della Scheda.