Con l’avvicinarsi del Natale, si susseguono le recite scolastiche, ma si possono realizzare video e foto? Vediamo cosa dice la legge.
Si avvicinano le feste natalizie e spesso le scuole invitano i genitori ad assistere alle recite scolastiche dei propri figli.
Molti genitori decidono d’immortalare i propri figli che si esibiscono ma, per ragioni logistiche, è inevitabile riprendere anche gli altri bambini coinvolti nella recita.
Cosa dice la privacy al riguardo? Vediamolo insieme.
Foto e video recite scolastiche: è possibile farli?
Le foto e i video delle recite scolastiche sono solitamente realizzati e raccolti per fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale.
Per questo, è possibile realizzarli e farli vedere ad amici e parenti.
Il problema sussiste quando immagini e video vengono pubblicati su Internet e sui social network. In caso di diffusione d’immagini dei minori, infatti, è indispensabile richiedere il consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale.
Le regole sono ancora più stringenti quando si tratta di minori di 18, poiché si tratta di violazione del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, in caso di circolazione incontrollata.
In caso di diffusione di immagini o video di minori, perciò, bisogna richiedere il consenso da chi ha la potestà genitoriale. La violazione di questa regola è punibile con sanzioni disciplinari e pecuniarie.
Foto e video recite scolastiche: cosa bisogna fare?
Per le prossime recite scolastiche, occorre ricordare ai dirigenti e agli operatori scolastici che si possono utilizzare smartphone o macchine fotografiche per documentare eventi scolastici, per poter conservare ricordi dei propri figli.
Ma immagini e video non devono essere destinati ad alcuna diffusione, bensì solo ad una raccolta per fini personali e destinati ad un ambito familiare e amicale.
Come dichiarato nell’art.10 del Codice Civile:
“qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
Tutto questo è confermato dal Garante della Privacy, con l’aggiornamento del vademecum La scuola a prova di privacy.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it