Alle contestazioni seguite alla Nota Miur del 03.02.2016, Prot. N. 674 (Viaggi di istruzione e visite guidate) il Miur risponde utilizzando nuovamente lo strumento delle FAQ.
Prescindendo dal valore normativo di tali indicazioni, richiamate comunque dalla Nota prot.n. 2059 del 14 marzo 2016 , qualche dubbio resta.
In primo luogo è precisato che la nota del 2016 non attribuisce nuove responsabilità ai docenti ed ai dirigenti scolastici giacché “In particolare, per quanto attiene agli accertamenti circa lo stato dei mezzi di trasporto, si tratta di documenti e verifiche che la scuola é tenuta a richiedere alla società di trasporti che viene di volta in volta individuata”.
È evidente che se il dirigente (la “scuola”) “è tenuto” a chiedere tali documenti si configura un preciso obbligo a suo carico.
La CM 291/1992 aveva già indicato analiticamente le attestazioni da richiedere, ora aggiornate ed integrate. Tuttavia è chiaro che non tutti i documenti possono essere agevolmente ed esaustivamente nella disponibilità al momento dell’individuazione della ditta da parte del dirigente. Comunque una “verifica empirica” richiede un esame contestuale.
I docenti accompagnatori certamente non hanno la responsabilità sulla condotta del conducente, che è dello stesso ed indirettamente della società dei trasporti per la quale presta servizio. Ma se si afferma che “Non è compito quindi del personale docente o del dirigente scolastico l’accertamento di detta idoneità” in quanto il Vademecum allegato allaNota 03.02.2016 invita solo “gli insegnanti a segnalare alla Polizia medesima …eventuali comportamenti considerati a rischio dei quali dovessero avere testimonianza diretta (come ad esempio parlare al cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere alcolici o mangiare alla guida, ecc.)” tuttavia esso si esprime ancora in termini di obbligo affermando che “Nel corso del viaggio gli accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità”. Per l’effetto se i docenti non sono responsabili della condotta del conducente lo diventano della vigilanza sullo stesso.
La Faq n. 3 precisa che “La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 non sostituisce ed annulla la validità della precedente circolare prot. n. 291 del 14.10.1992. La circolare del ’92 infatti riguarda diversi aspetti dell’organizzazione delle visite di istruzione: le finalità didattiche, la differenziazione dei diversi tipi di viaggi di istruzione, il richiamo alle modalità di partecipazione dei docenti accompagnatori, etc, ed infine la scelta del mezzo di trasporto e dell’agenzia di viaggio. Si tratta di una circolare onnicomprensiva che affronta l’organizzazione della visita di istruzione sia sotto il profilo didattico che tecnico.”
La CM 291/92 aveva indubbiamente un contenuto più ampio disciplinando: finalità (art. 2); tipologia dei viaggi (art. 3); Destinatari (art. 4); Destinazioni (art. 5); Organi competenti (art. 6); Durata dei viaggi e periodi di effettuazione (art. 7); Docenti accompagnatori (art. 8); Scelta del mezzo di trasporto, dell’agenzia, della ditta di trasporti (art. 9); Assicurazione contro gli infortuni (art. 10); Altri aspetti finanziari (art. 11); Cenni riepilogativi sulla documentazione (art. 12), ma proprio per questo, come sopra menzionato, contemplava già analoghi aspetti di sicurezza che ora si integrano e perciò modificano.
Ad ogni buon conto, per la verità, la CM 291/92 era già stata superata dalla nota 11 aprile 2012 n. 2209 che aveva esplicitato: “(…) nel richiamare le istituzioni scolastiche alla priorità di garantire la tutela dell’incolumità dei partecipanti, …. A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia …. costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.
Infine è chiaro che se la richiesta di intervento della polizia stradale non è obbligatoria,certo essa è giustamente sollecitata e dunque la mancanza implica una assunzione di responsabilità nella scelta