La validità dell’anno scolastico per gli studenti della Secondaria I Grado deve essere accertata secondo le disposizioni in vigore fino allo scorso anno in quanto per quest’anno rimangono invariate, non essendo state previste modifiche dalla recente normativa sulla valutazione e sull’esame di Stato (Decreto Legislativo n.62/2017 – DM 741/2017 e nota ministeriale n.1865/2017).
La normativa che regola l’accertamento della validità dell’anno scolastico per gli studenti della scuola secondaria I e II grado è rappresentata dalla CM n.20/2011 che fa riferimento al DPR n.122/2009.
Nella Circolare citata, emanata nel corso dell’anno scolastico 2011/12, si sottolinea la necessità di applicare, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, le disposizioni sulla validità dell’anno scolastico, come indicato nell’art. 2 comma 10 e nell’art.14 comma 7, del DPR n. 122/2009.
L’art.2 comma 10 riguarda la scuola secondaria I grado:
“Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilita’ di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate”
L’art.14 comma 7 e riguarda, invece la scuola secondaria II grado:
“A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e’ richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e’ prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”
Per ambedue i gradi di istruzione, quindi, ai fini della validità dell’anno scolastico, per poter procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
In considerazione della varietà delle tipologie dei quadri orario previste nei diversi ordinamenti scolastici, con la succitata CM n.20/2011 il MIUR ha voluto fornire alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in questione.
Come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze necessario per la validità dell’anno scolastico, il monte ore annuale delle lezioni, deve essere valutato prendendo in considerazione l’orario complessivo di tutte le discipline e non la quota oraria annuale di ciascuna disciplina.
In tale prospettiva, come recita la Circolare, “risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria di primo grado e dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo. Infatti va precisato che il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali costituisce l’offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalla normativa inerisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente”
Per le stesse ragioni, considerato il riferimento al monte ore annuale, è ininfluente il fatto che l’orario settimanale delle lezioni sia organizzato su sei o cinque giorni.
Le istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, dovranno, quindi, definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dalle disposizioni vigenti per la validità dell’anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.
Nella normativa citata si parla espressamente di “orario annuale personalizzato” e sulla questione della personalizzazione il MIUR ha fornito indicazioni nella CM n.20/2011, dove chiarisce che la “personalizzazione” dell’orario deve essere inquadrata per tutta la scuola secondaria nella cornice normativa del DPR n.275/99 e, in particolare, negli articoli 8 e 9.
Pertanto devono essere considerate,a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe
Come esplicitato negli articoli 2 e 14 del DPR 122/2009, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite massimo di assenze consentite al fine della validità dell’anno scolastico per ciascuno studente della scuola. Queste deroghe, come chiarito dalle disposizioni vigenti, sono previste per “assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”
Anche sulla questione delle deroghe il MIUR ha voluto fornire chiarimenti e indicazioni nella CM n.20/2011 dove si sottolinea che spetta al Collegio dei Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenze. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.
È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, che deve agire in sintonia con le indicazioni ministeriali, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.
Il MIUR fornisce, quindi, indicazioni sulle tipologie di assenze che potrebbero rientrare fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste e deliberate in sede di Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.
Su indicazione ministeriale, quindi, potrebbero rientrare nelle deroghe le assenze dovute a:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
Il MIUR ha fornito inoltre ulteriori precisazioni con la nota n.7736/2010, riguardante la validità dell’anno scolastico per gli studenti con problemi di salute ricoverati in ospedale, chiarendo quanto segue:
“In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai fini della validità dell’anno scolastico, di cui all’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, sono pervenuti numerosi quesiti in particolare sulla posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. E’ del tutto evidente che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall’art. 11 del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122”
Al fine di informare chiaramente e preventivamente le famiglie e gli studenti, le istituzioni scolastiche devono comunicare all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno. Le singole istituzioni scolastiche pubblicano, inoltre, all’albo della scuola le deroghe a tale limite di ore di frequenza deliberate dal Collegio dei Docenti.
Con la CM n.20/2011 il MIUR segnala inoltre la necessità di dare, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia in relazione alle ore di assenza effettuate, in modo tale che sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.
La succitata circolare ribadisce, inoltre, come previsto anche nel DPR n.122/2009, che “il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.
Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe”