Una guida gratuita a cura di Paolo Pizzo concernete le vacanze di natale e le supplenze. Tutta la normativa commentata, nonché una una serie di casi concreti analizzati nel dettaglio. Scarica gratuitamente.

L’art. 40 comma 3 del CCN/2007 prevede che qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da data anteriore di almeno 7 giorni dall’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato nei riguardi del supplente temporaneo venga costituito per l’intera durata dell’assenza, includendovi, quindi, anche il periodo sospensivo delle lezioni.

L’ARAN ha, poi, successivamente chiarito che la fattispecie si realizza a prescindere da come siano avvenute le modalità di assenza del titolare e cioè sia con unica richiesta di assenza o con più richieste presentate in successione.

Ogni anno le scuole sembrano però in difficoltà nella corretta applicazione di tale norma soprattutto quando si tratta di titolari che si assentano fruendo del frazionamento di determinati congedi (es. quello parentale) con un primo periodo fino al 20/12, e una successiva assenza a partire dal 7 gennaio. In questi casi, al supplente in servizio fino all’ultimo giorno prima dell’interruzione delle lezioni ,come dovrà essere considerato il periodo delle vacanze?

Non solo. Lo stesso periodo come dovrà essere considerato al titolare assente fino al 20/12?

Inoltre: come deve essere considerato tale periodo di sospensione delle lezioni al docente titolare che ritornerà a disposizione delle scuola dopo il 30 aprile?

La guida affronta tutti i casi con degli esempi concreti ad uso dei docenti e delle segreterie scolastiche.

 

 

L’indice

LA NORMATIVA
Art. 40 comma 3 CCNL/2007
Interpretazione autentica ARAN
Art. 7 comma 5 del D.M. 131/2007
MIUR nota Prot. AOODGPER n. 13650 Roma, 18 DIC. 2013
Conclusioni

NON ESISTE IL CONGEDO O L’ASPETTATIVA “D’UFFICIO” IN UN PERIODO IN CUI IL DOCENTE È DISPONIBILE PER EVENTUALI ATTIVITÀ (FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO). CHIARIMENTI PER I DIRIGENTI E LE SEGRETERIE SCOLASTICHE
Il principio della frazionabilità dei congedi
Differenza di computo tra giorni festivi e sospensione delle lezioni
Conclusioni (cosa deve fare la scuola, cosa il dipendente)

I CASI DEL PAGAMENTO/NON PAGAMENTO DEL PERIODO DELLA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI O DELLA CONFERMA DEL CONTRATTO AL SUPPLENTE GIÀ IN SERVIZIO
1 CASO: interruzione della continuità didattica
2 CASO: la conferma del supplente già in servizio con esclusione del
pagamento delle vacanze
3 CASO: quando non è ancora possibile sapere se spetti o meno il pagamento
delle vacanze al supplente
4 CASO: quando spetta il pagamento delle vacanze al supplente

RIENTRO DEL TITOLARE DOPO IL 30 APRILE E CALCOLO DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI
Normativa di di riferimento
I giorni di sospensione delle lezioni sono ricompresi nei 150/90 di assenza
anche se il titolare effettua dei rientri “formali” in detti periodi

L’evoluzione della norma
Come si calcolano i 90/150 giorni di assenza
Il caso del supplente che svolge  servizio contemporaneo in classi terminali
e non terminali

 

 

Consulta la guida completa: Vacanze e supplenze – Personale della Scuola

 

 

FONTE: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)

AUTORE: Paolo Pizzo

 

 

 

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