I due movimenti che caratterizzano la mobilità annuale, cioè utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, richiedono, come chiarisce l’ipotesi di CCNI 2016/17 requisiti diversi per poter presentare domanda, così come sono previste tabelle differenti per il calcolo del punteggio.
La valutazione del punteggio spettante al docente che presenta domanda di mobilità annuale è regolata dall’allegato 1 – “Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente ed educativo” per le utilizzazioni e dall’allegato 2 – “Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo” per le assegnazioni provvisorie.
La tabella relativa alle utilizzazioni prevede la possibilità di considerare, nella valutazione del punteggio, le seguenti voci:
1- Anzianità di servizio (ruolo e pre-ruolo)
2- Esigenze di famiglia
3- Titoli generali
La tabella relativa alle assegnazioni provvisorie prevede, invece, che per questo movimento è possibile valutare solo le esigenze di famiglia e non vengono, perciò, valutati servizio e titoli.
Ai fini della valutazione del punteggio spettante per la mobilità annuale, l’ipotesi di CCNI stabilisce queste importanti differenze riguardanti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, oltre che nelle succitate tabelle, anche nell’art.1 e precisamente nel comma 7 per le utilizzazioni e nel comma 9 per le AP.
Nel comma 7 vengono fornite queste importanti indicazioni:
La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente, come previsto nell’ All. 1, é formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza.
Per quanto concerne, invece, i docenti titolari su ambito tale valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competenti.
Per i docenti di religione cattolica la predetta valutazione sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali.
La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 08.4.2016 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni:
- nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso;
- per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
- l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
Nel comma 9 si stabilisce che la valutazione dei titoli nelle assegnazioni provvisorie del personale docente è stabilita sulla base dell’All. 2, considerando le esigenze di famiglia possedute entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
Le voci legate alle esigenze di famiglia valutabili per le AP e inserite nella succitata tabella sono le seguenti:
A) ricongiungimento al coniuge o al convivente o ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità( art. 3.- comma 3 – legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità ( art. 3.- comma 3 – legge 104/92) affidati
B) figli o affidati che non abbia compiuto 6 anni di età
C) figli o affidati di età superiore ai 6 anni, ma che non abbiano superato il 18 anno di età ovvero figli o affidati maggiorenni che risultino totalmente o permanentemente inabili a proficuo lavoro
D) per la cura e l’assistenza dei figli o affidati (6) minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto
Il punteggio relativo al comune di ricongiungimento, come indica chiaramente la nota 1) dell’allegato 2, spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento a condizione che essa, alla data di presentazione della domanda vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa.
Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda.
Questa condizione e possibilità è ulteriormente ribadita nell’art.7 comma 7 dove viene stabilito quanto segue: “In caso di ricongiungimento al coniuge o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica”
Per l’attribuzione del punteggio, in questo caso, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse. Tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall’interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole.
Si ritiene utile e importante sottolineare quanto conclude la nota 1), cioè che i punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.
Nel caso di precedenza legata alla legge 104/92 per assistenza a familiare disabile con art.3 comma 3, il punteggio di ricongiungimento, come stabilisce la nota 2), deve essere riconosciuto anche qualora la certificazione attestante la gravità dell’handicap dichiari il soggetto disabile “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3 – comma 3 – legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.
I limiti legati all’età dei genitori e dei figli per l’attribuzione del punteggio sono valutati in relazione all’anno in cui si effettua il movimento richiesto, come chiarisce esplicitamente la nota 3) e la nota 4):
nota 3) il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria
Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni.
nota 4) il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria
Per il requisito previsto alla lettera D) della tabella di valutazione per le AP (Allegato 2), l’attribuzione del punteggio è prevista nei seguenti casi:
- figlio disabile ovvero coniuge o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;
- figlio disabile, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l’elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo;
- figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia, come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
Alla domanda di assegnazione provvisoria, come specifica l’art.7 comma 8 dell’ipotesi di CCNI, devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione (Allegato 2)
Per ambedue i movimenti annuali, utilizzazione e assegnazione provvisoria, che possono essere chiesti contemporaneamente dal docente che possiede i requisiti , in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.