lavoro solitudine scuolaIn un’unica scheda facciamo il riepilogo di quali sono le assenze per malattia che rientrano nel periodo di comporto e di quelle che ne sono invece escluse; per quali assenze non si applica la trattenuta “Brunetta” fino ai 10 giorni di malattia e, in ultimo, quali sono le assenze per cui non si procede alla visita di controllo.

 

La scheda è soprattutto utile alle segreterie scolastiche ma è un utile riepilogo delle attuali disposizioni in materia anche per tutti i dipendenti della scuola.

 

QUALI ASSENZE RIENTRANO NEL PERIODO DI COMPORTO

 

Tutte le assenze di “malattia” comprese le infermità dipendenti da causa di servizio (per cui comunque spetta l’intera retribuzione), i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero (compresi il day surgery e il day service), le visite specialistiche se imputate a malattia.

 

QUALI ASSENZE NON CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTEGGIO DEI GIORNI DI MALATTIA NEL PERIODO DI COMPORTO

 

  • Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;

 

  • Le assenze dovute alle (certificate) gravi patologie che richiedono terapie salvavita:

 

Nota bene: rientrano in questa fattispecie i giorni di assenza per ricovero ospedaliero, day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero ricondotti alla grave patologia, i giorni destinati all’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).

 

  • I 30 gg. di congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011.

 

  • L’assenza dovuta a “malattia determinata da gravidanza” anche se l’interruzione di gravidanza avviene entro il 180 º giorno di gestazione.

 

 

DECURTAZIONE ECONOMICA: I CASI IN CUI NON SI PROCEDE ALLA DECURTAZIONE ECONOMICA FINO AI 10 GG DI MALATTIA

 

  • Assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;

 

  • Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di   Verifica per le cause di servizio;

 

  • Ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private e l’eventuale periodo di convalescenza post ricovero debitamente certificata (è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato. L’importante è che la certificazione medica faccia discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale)

 

 

Nota bene: Per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della notte). L’assenza su prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso non è assimilabile al ricovero e pertanto sarà soggetta alle trattenute.

 

 

  • Ricovero domiciliare certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero;

 

  • I day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero, compresi il day surgery e il day service ambulatoriale e l’eventuale periodo di convalescenza debitamente certificata (è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato. L’importante è che la certificazione medica faccia discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale)

 

  • Le assenze dovute alle (certificate) gravi patologie che richiedono terapie salvavita:

 

 

Nota bene: rientrano in questa fattispecie i giorni di assenza per ricovero ospedaliero, day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero ricondotti alla grave patologia, i giorni destinati all’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).

 

 

SONO ESENTATI DAL RISPETTO DELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ (DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,00 E DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 18,00):

 

 

  • I dipendenti che hanno patologie gravi che richiedono terapia salvavita: sono esclusi dalla visita di controllo i giorni di ricovero ospedaliero, i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero, l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche/ambulatoriali di controllo delle (certificate) gravi patologie.

 

  • I dipendenti che hanno subito un infortunio sul lavoro, se riconosciuto con determinazione dell’INAIL;

 

  • I dipendenti che hanno malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, se almeno riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;

 

  • I dipendenti per i quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato: la visita fiscale non può essere prevista per due volte per lo stesso evento morboso. Ogni prolungamento della malattia può prevedere una successiva visita medica di controllo;

 

  • I dipendenti che si assentano per malattia per sottoporsi a “visite specialistiche” (La richiesta di visita di controllo si configurerebbe come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto l’avvenuta visita sarà giustificata con la presentazione dell’attestato da parte del dipendente);

 

  • I dipendenti in degenza in ospedale superiore alle 24 ore o con certificazione di ricovero domiciliare o in strutture sanitarie competenti o ancora in regime di day hospital o Macroattività in regime ospedaliero, o che si rechino al pronto soccorso, o che a seguito di un infortunio, o che a seguito di un  ricovero ospedaliero, qualora il periodo di riposo o di convalescenza sia stato ordinato dall’ospedale stesso (e non, successivamente, dal medico curante: in questo caso non risulta nessun legame ufficiale con il periodo di ricovero o con il precedente infortunio).

 

  • I dipendenti che hanno stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità “riconosciuta” (indipendentemente dalla percentuale di invalidità riconosciuta).