Anche all’estero il trasferimento fra diverse sedi è un diritto dei docenti. Il Tribunale di Roma respinge il reclamo del MAECI e conferma il diritto al trasferimento fra sedi estere per una lettrice.
Il Tribunale di Roma con ordinanza del 23 novembre 2017 ha rigettato il reclamo del Ministero degli Affari Esteri all’ordinanza del 14 settembre 2017 che disponeva il trasferimento a domanda già in questo anno scolastico di una docente che lavora come lettrice in una sede particolarmente disagiata. Nel ricorso la lavoratrice è stata rappresentata e difesa dall’avvocato del settore estero della FLC CGIL.
Il Giudice ha accolto totalmente la nostra tesi sull’applicabilità immediata dell’art. 30 del D.Lgs. 64/17 che richiama l’art. 144 del Dpr 18/67; più in particolare, nell’ordinanza precisa che l’art. 30 costituisce norma speciale (derogatoria) rispetto all’art. 21 (che è invece norma generale) e quindi nessun rilievo assume la circostanza che il medesimo art. 30 sia inserito in un’altra sezione. Ciò alla luce della evidente ratio della norma (art. 30) che è quella di consentire a lavoratori che si trovino in condizioni particolarmente disagiate, dopo un determinato periodo di permanenza (2 anni) di poter chiedere il trasferimento.
La norma vuole infatti riconoscere il particolare disagio che comporta il lavorare in sedi difficili e tutelare i lavoratori che preferiscano proseguire l’esperienza lavorativa all’estero in contesti meno complicati.
Quanto alle modalità con cui ottemperare il Giudice precisa che “ad oggi non risulta che il Ministero abbia dato esecuzione all’ordinanza reclamata” in quanto si è limitato a rigettare la domanda ritenendo inapplicabile l’art. 30, mentre avrebbe dovuto considerare la domanda ammissibile proprio ai sensi dell’art. 30 e valutarla alla luce di eventuali domande concorrenti. Pertanto il Maeci non potrà che disporre il trasferimento in applicazione dell’art. 30 D.Lgs. 30/17 che richiama integralmente (contrariamente a quanto sostenuto dal Maeci secondo cui il richiamo dovrebbe intendersi come parziale) l’art. 144 DPR 18/67.
Come sempre sostenuto dalla FLC CGIL, insieme alle altre Organizzazioni Sindacali, l’interpretazione della norma non è soggetta ai capricci e alle forzature del Maeci.
Di fronte all’atteggiamento del Ministero degli Affari Esteri che causa un aumento esponenziale del contenzioso, invitiamo i lavoratori a non arrendersi e a percorrere fino in fondo e con il sostegno della FLC CGIL la strada del rispetto dei diritti e della trasparenza.