La mobilità territoriale e professionale per il prossimo anno scolastico 2016/17 sarà su tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia, come stabilisce chiaramente la legge 107 nel comma 108 e come viene ulteriormente ribadito nell’ipotesi di CCNI 2016/17 dove, nell’art.8 comma 1, si prevede chiaramente che:
Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, ai sensi del comma 108 della legge 107/15, dalle effettive vacanze risultanti all’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e su tutti i posti disponibili dell’organico dell’autonomia comunicati a cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
E’ utile chiarire che l’organico dell’autonomia è stato istituito dalla legge 107 nel comma 5, ulteriormente definito nel comma 64 ed esplicitato nel comma 68 dove si stabilisce che “l’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto e i posti per il potenziamento”.
Le operazioni di trasferimento e passaggio di cattedra e di ruolo saranno effettuate, quindi, sulle cattedre vacanti e disponibili nell’organico di diritto e nell’organico di potenziamento di ciascuna istituzione scolastica.
I posti disponibili devono risultare tali al sistema informativo entro i termini fissati dal MIUR con specifiche disposizioni che saranno inserite nell’ordinanza ministeriale sulla mobilità. Tale comunicazione dovrà essere effettuata dagli uffici scolastici territorialmente competenti e dovrà essere tempestiva, precisa e puntuale per poter conteggiare e utilizzare questi posti per le operazioni di mobilità.
Oltre ai posti vacanti e disponibili, facenti parte dell’organico dell’autonomia (così come risulterà al sistema informativo) e diventati tali in seguito a modifiche nello stato giuridico del personale docente (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.), saranno disponibili per le operazioni di mobilità ulteriori posti, come chiaramente stabilisce l’ipotesi di CCNI 2016/17 nell’art.8 comma 3:
Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:
a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l’organico dell’autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;
b) le cattedre ed i posti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;
c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato;
Dalle disponibilità così conteggiate, dovranno essere detratti i posti e le cattedre occupate dal personale rientrato nei ruoli , come stabilisce l’art. 7, comma 1: “le operazioni di mobilità del personale docente, sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituiti al ruolo di provenienza“
Un’ulteriore disponibilità è rappresentata, come recita il comma 4, dalle cattedre e dai posti che si renderanno vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione dei docenti soprannumerari.
Un importante chiarimento in relazione alla disponibilità di posti per le operazioni di mobilità successive ai trasferimenti in ambito comunale e provinciale della fase A (sottofasi 1 e 2), viene fornito dal comma 5 nel quale si prevede l’attribuzione di un’aliquota del 25% da riservare alla mobilità professionale “fatti salvi gli accantonamenti numerici richiesti e la sistemazione del soprannumero considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno) e fermo restando che le operazioni non potranno determinare situazioni di esubero”.
La mobilità professionale provinciale (sottofase 3 della Fase A)precede chiaramente la mobilità professionale interprovinciale (sottofase 2 della Fase B) e per quest’ultima le operazioni si svolgeranno nel limite delle disponibilità residue dopo la fase della mobilità professionale provinciale.
Le operazioni di trasferimento da fuori provincia e passaggi saranno effettuate solo dopo la completa sistemazione, sia mediante trasferimento a domanda che mediante trasferimento d’ufficio, dei docenti soprannumerari, nonché dei docenti in attesa della sede definitiva di titolarità.
I posti che si rendono vacanti in seguito ai passaggi di ruolo, potranno essere utilizzati per i trasferimenti?
La possibilità di utilizzare le cattedre che si rendono vacanti in seguito a passaggio di ruolo del docente titolare, per i trasferimenti, dipende dalla tempistica dei due movimenti .
Come chiarisce, infatti, il comma 6 dell’art. 8 dell’ipotesi di CCNI 2016/17:
Non sono considerati disponibili i posti e le cattedre che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi di ruolo in altro ordine scuola disposti con la medesima decorrenza dei trasferimenti fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 7, in relazione all’eventuale restituzione al ruolo di provenienza.
Sono invece disponibili per le operazioni di mobilità le sedi che si rendono vacanti, a seguito dei passaggi di ruolo disposti in data precedente all’inizio delle operazioni di mobilità. A tal fine vanno resi coerenti i tempi complessivi dei movimenti.
E’ utile ribadire che le cattedre utilizzabili per le operazioni di mobilità territoriale e professionale per il prossimo anno scolastico dovranno risultare vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia e come tali comunicate al sistema informativo nei termini fissati dal MIUR, in caso contrario, come recita il comma 7 “non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali”
Le cattedre ed i posti indicati nei succitati commi 6 e 7 non saranno disponibili neppure per le operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico successivo e pertanto potranno essere utilizzate solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato ad un solo anno scolastico.