TFA Sostegno 2019, il Diploma da solo può bastare? Si può partecipare al corso di specializzazione sul sostegno con il solo diploma? Per quale grado di scuola?
A rispondere a queste domande è una FAQ dell’Università di Urbino.
Il corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituito ai sensi dell’art. 13 del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249, è un percorso formativo per l’acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.
Il testo della FAQ
Ecco il testo della FAQ diramata dall’Università di Urbino, che risponde in maniera completa a tutte queste domande:
“Gli insegnanti tecnico pratici (ITP) possono partecipare con il solo diploma essendo esonerati dal possesso dei 24 CFU secondo quanto stabilito dall’art.5, comma 2, del D.M. 92 dell’8-02-2019 e secondo la tabella B dell’Allegato A al D.M. 259/2017. Potranno partecipare esclusivamente per la scuola secondaria di II grado, non avendo titolo per insegnare negli altri gradi di istruzione.”
Riportiamo l’art. 5 comma 2 del Dm n. 92 dell’08 febbraio 2019:
“I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso”.
A conclusione del Percorso il candidato che supera, con esito favorevole, l’esame finale, consegue il “diploma di specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” che consente l’iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.
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