Cresce l’attesa per il III ciclo TFA, che dovrebbe permettere di acquisire l’abilitazione all’insegnamento a circa 16.000 docenti.
Al momento abbiamo solo la distribuzione generale dei posti. Si tratta di 16.346 posti così suddivisi 11.328 comuni (3.270 per le scuole medie e 8.058 per le superiori) e 5.108 sul sostegno (infanzia 392 posti, primaria 1.749, scuola secondaria I grado 1.932 scuola secondaria II grado 1.035).
L’ammissione ai corsi avviene in seguito a un test preliminare, a una prova scritta e a una prova orale. Vi sono, tuttavia, determinate categorie di abilitandi che sono ammessi direttamente ai corsi senza svolgere alcuna prova.
La normativa di riferimento in merito, come possiamo anche leggere nel precedente bandoTFA II ciclo, è costituita dal DM n. 249/10 e dal DM 11 novembre 2011 .
L’articolo 15, comma 17, del DM n. 249/2010 prevede che:
“Coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l’abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l’iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10 senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti”
I soggetti, dunque, che hanno sospeso la frequenza dei corsi SSIS sono ammessi ai corsi di TFA senza dover svolgere l’esame d’ammissione, quindi in soprannumero, e dovranno aver riconosciuti eventuali crediti precedentemente acquisiti.
L’articolo 1, comma 19, del DM 11 novembre 2011 prevede che:
Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo, senza dover sostenere alcuna prova, i soggetti di cui all’articolo 15, comma 17 del Decreto, ivi compresi coloro i quali fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi.
Tale articolo richiama e integra quanto previsto dal sopra descritto art 15 comma17, stabilisce infatti che sono ammessi in soprannumero, dunque senza svolgere prove d’ammissione, non solo coloro i quali hanno sospeso la frequenza dei corsi SSIS, ma anche coloro i quali si sono collocati in posizione utile al termine delle prove di ingresso, per conseguire un’altra abilitazione frequentando un secondo corso biennale o uno o più semestri aggiuntivi.
Nell’ultimo bando TFA II ciclo, inoltre, era prevista l’ammissione in soprannumero anche di chi ha sospeso la frequenza nel precedente ciclo di TFA, di chi ha superato le prove di ingresso per più classi di abilitazione ed ha scelto di frequentare un solo corso e di chi è risultato idoneo ma non in posizione utile per frequentare il I ciclo di TFA.
In conclusione, al prossimo Tirocinio Formativo Attivo possono partecipare in soprannumero, quindi senza svolgere alcuna prova d’ammissione, gli abilitandi SSIS , che :
1) hanno sospeso la frequenza del corso SSIS;
2) sono risultati idonei per conseguire un’altra abilitazione, oltre a quella conseguita, tramite la frequenza di un altro corso biennale o uno o più semestri aggiungitvi;
e gli abilitandi TFA , che :
1) hanno sospeso la frequenza del corso TFA;
2) hanno superato per prove d’ingresso TFA per più classi di abilitazione;
3) sono risultati indonei ma non in posizione utile per frequentare il ciclo di TFA.