L’ispettore Bruschi commenta le ordinanze della sezione III bis del TAR Lazio, che ha respinto le istanze dei ricorrenti “d’annata”, cioè laureati prima del 2001/02, per i quali finora (cioè prima della legge 107/201, approvata solo a luglio 2015), non era richiesta l’abilitazione per accedere al concorso a cattedra. E la riflessione si sposta anche all’attesissimo III ciclo TFA.
La motivazione con cui il TAR ha respinto al momento le istanze dei ricorrenti “la normativa primaria di riferimento del tutto legittimamente richieda (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell’abilitazione all’insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi di cui all’art. 400 del cit. D.Lgs. n. 297/1994, e perciò anche a quello di cui qui trattasi, bandito il 26 febbraio 2016 ai sensi del comma 114 della legge n. 107/2015 e che possa prescindersi da tale requisito solo nel caso in cui per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario” (nei sensi, sopra chiariti, di percorso aperto a tutti i soggetti muniti del titolo di studio richiesto)”.
Dunque, per il Tribunale si prescinde dall’abilitazione solo se non sia stato attivato un percorso abilitante ordinario (è il caso degli ITP).
E tuttavia, qualche dubbio rimane. Perchè la legge 107/2015 è stata approvata solo a luglio 2015 e non è stato dato un tempo congruo per adeguarsi alla nuova normativa (come avrebbero potuto acquisire l’abilitazione i candidati che fino a quel momento erano in possesso dei requisiti per accedere al concorso?).
Scrive l’ispettore Bruschi “Di fatto, i soggetti in questione non avevano, sino alla L. 107/2015, l’obbligo di conseguire il titolo. In questione non è tanto l’obbligo introdotto, ma l’assenza dei tempi tecnici per ottemperarvi in tempo per la partecipazione alle procedure concorsuali in parola, con una possibile lesione del principio del legittimo affidamento”. Per il momento, la bilancia sembra pendere a favore dell’obbligo, con una valutazione specifica dell’art. 402 del Testo Unico (“già l’art. 402 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, aveva stabilito che l’abilitazione all’insegnamento rappresentasse il titolo di accesso per il concorso a cattedre d’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado”), considerando il 460/98 come una sospensione del dispositivo normativo. ”
Ma questo è lo spunto per parlare anche di III ciclo TFA. “Qualora la loro tempistica non fosse tale da consentire la spendibilità del titolo in tempo per il prossimo aggiornamento delle GI – commmenta Bruschi – ciò aprirebbe inevitabilmente la III fascia a nuovi accessi, a prescindere dal dettato normativo. E renderebbe vana la giusta pretesa di concedere la parità scolastica solo ad istituzioni con docenti abilitati.”