perplessità, tfaIl requisito di accesso sarà la laurea magistrale con il conseguimento di 36 crediti in discipline antropo-psico-pedagogiche. Chi supera il concorso accede ad un triennio di apprendistato retribuito.

 

Laurea, concorso pubblico, tirocinio triennale pagato e quindi assunzione a tempo indeterminato. Sarà questo il nuovo sistema di reclutamento del personale docente nella scuola secondaria dopo le modifiche approvate sabato scorso dalla Commissione Istruzione e Cultura della Camera dei Deputati al disegno di legge sulla buona scuola. Un percorso con quattro step che, anche se viene messa da parte la laurea abilitante come invece aveva previsto il Governo, sostanzialmente conferma l’abolizione dei tirocini formativi attivi e degli altri percorsi attualmente regolati dalla normativa Gelmini per ottenere l’abilitazione all’insegnamento, meccanismi che “non sono funzionali alla valorizzazione sociale e culturale della professione” come scrivono in una nota le Deputate Ghizzoni e Malpezzi (Pd) prime firmatarie dell’emendamento.

 

La Commissione riscrive quindi per intero la delega al Governo contenuta nell’articolo 21, comma 2 lettera c) del provvedimento sulla buona scuola (Ac 2994), intitolata “riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”.

 

Gli aspiranti docenti per salire in cattedra dovranno prima conseguire un diploma di laurea magistrale, o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso e quindi partecipare al concorso nazionale. Nel corso di laurea si dovranno acquisire crediti da specifici insegnamenti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e tecnologie didattiche  con un minimo di 36 crediti formativi. I vincitori del concorso saranno quindi assegnati ad un’istituzione scolastica o ad una rete tra istituzioni scolastiche e vedranno l’attivazione di un contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di formazione e apprendistato professionale.

 

Questo periodo sarà scandito da due tappe fondamentali. La prima consiste nel conseguimento di un diploma di specializzazione all’insegnamento secondario, diploma che sarà rilasciato al termine di “un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica”.

 

Nei due anni successivi al conseguimento del diploma (che sarà titolo necessario per l’insegnamento anche nelle scuole paritarie), i docenti effettueranno tirocini formativi con la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l’istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione. In pratica il futuro docente prenderà progressivamente funzioni e responsabilità, prima sotto la supervisione di un tutor, poi in maniera sempre più autonoma potendo effettuare anche le supplenze. Una volta completato questo percorso il docente vedrà sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all’esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di apprendistato. Questo percorso diventerà, inoltre, gradualmente l’unico canale per accedere all’insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l’effettuazione delle supplenze.

 

Fase transitoria. La Commissione ha tuttavia salvaguardato l’adozione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi ed abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e delle professionalità per coloro che hanno conseguito l’abilitazione (ad esempio i TFA) entro l’entrata in vigore delle nuove norme.

 

La delega inoltre attribuisce al Governo il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurare la coerenza ai fini dei concorsi , nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell’ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l’accertamento della competenza nelle discipline insegnante nonchè la previsione dell’istituzione di percorsi di formazione in servizio che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo principi di flessibilità e di valorizzazione, l’attribuzione d’insegnamenti anche in classi disciplinari affini.