La chiusura delle scuole, degli atenei e delle altre istituzioni del comparto disposta per ordinanza del sindaco o del prefetto, non comporta alcun obbligo di recupero del servizio che non è stato possibile prestare.
Gli eventi tragici di questi giorni hanno visto la necessità di misure precauzionali nell’attuare verifiche e monitoraggi sugli edifici scolastici, universitari o altre istituzioni della conoscenza anche in zone lontane dal cratere sismico, con conseguente chiusura degli stabili disposta dai sindaci.
È opportuno riprendere quanto prevede la legge circa la mancata prestazione lavorativa.
Il ritardo nel prendere servizio, o l’assenza dal servizio, per cause non imputabili alla volontà del lavoratore (anche l’emergenza-neve è tra queste) può essere assimilata alla fattispecie che rientra in quella prevista dal codice civile, pertanto pienamente legittimate.
L’art. 1256 del cod. civile afferma: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.
Da quanto sopra, si evince chiaramente che il lavoratore (a prescindere dalla qualifica ricoperta) non è tenuto ad alcun recupero o ricorso a concessione di permessi retribuiti, per le ore di lavoro eventualmente non prestate. Di conseguenza la chiusura delle scuole, degli atenei e di altri edifici di istruzione e ricerca per le verifiche statiche dopo eventi straordinari, o per allerta meteo, rappresenta l’obiettivo perseguito dall’autorità e finalizzato ad una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio di istruzione, quindi rientra certamente nella fattispecie regolata dal codice civile.
Anche se l’impossibilità della prestazione fosse solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento. Per cui sia il docente che il personale ATA, educatore e dirigente, per la scuola, che tutto il personale delle altre amministrazioni coinvolte, in qualità di debitore, estingue qualsiasi obbligo di servizio, in quanto la prestazione del servizio è ritenuta ufficialmente impossibile, quindi, non soggetta ad alcun tipo di recupero.