I trasferimenti dei docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, partecipanti alle diverse fasi – B, C, D – dei movimenti relativi alla mobilità straordinaria 2016/17, sembrano essersi caratterizzati per numerosi errori attribuiti da più parti, sindacati in primis, all’algoritmo utilizzato dal Miur.
Nell’incontro svoltosi il 4 agosto, il Miur ha ribadito di non voler procedere alla rielaborazione di tutti i movimenti, sostenendo che nel complesso la procedura si è svolta regolarmente, ed ha indicato la strada da seguire nei casi in cui siano stati riscontrati degli errori: “Non saranno tenuti in considerazione eventuali esposti/reclami/diffide già prodotti, ma vale lo strumento individuato dal Contratto, art. 17 comma 2, cioè la conciliazione “Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183”.
Alla luce delle indicazioni Ministeriali, dunque, i docenti, che hanno riscontrato degli errori nel loro trasferimento, possono avviare il tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione può essere esperito secondo due diverse procedure: quella prevista dal CCNL e quella prevista dall’articolo 410 e seguenti del codice di procedura civile, che si svolge presso la direzione provinciale del lavoro. Nel caso specifico, ossia dei docenti che hanno riscontrato errori nell’assegnazione della sede in seguito alla mobilità straordinaria, la procedura indicata dal Miur, salvo ripensamenti, è quella prevista dal CCNL che illustriamo di seguito.
Nella pubblica amministrazione le controversie relative ai rapporti di lavoro sono disciplinate dal D.L.vo n. 165/01. L’art 63 di tale decreto descrive le diverse tipologie di controversie, affidate al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (assunzioni; conferimento e revoca di incarichi dirigenziali;indennità di fine rapporto; comportamenti antisindacali; procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni…)
Gli atti pubblicati o notificati dall’amministrazione possono essere impugnati davanti al Giudice del Lavoro, previo tentativo di conciliazione obbligatoria previsto dall’art. 410 del codice di procedura civile, così come modificato dall’articolo 31 della legge n. 183/2010.
Il citato articolo 31 ha abrogato gli articoli 65 e 66 del summenzionato decreto legislativo n. 165/01, che descrivevano la procedura relativa al tentativo di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e che prevedevano (l’articolo 66) la possibilità di espletare il tentativo di conciliazione con le procedure previste dal CCNL del comparto in cui si opera. Tale possibilità è comunque tuttora vigente ed è indicata dall’articolo 412 ter del codice di procedura civile, così come modificato dalla legge n. 183/2010, in cui leggiamo inoltre (art. 31 comma 9) che gli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il vigente CCNL comparto scuola regolamenta il tentativo obbligatorio di conciliazione all’art. 135 e seguenti.
Il comma 1 dell’articolo in questione detta che la conciliazione può svolgersi sia secondo le forme previste dall’art. 66 del decreto n. 165/01 – ormai abrogato, per cui leggasi art. 410 e seguenti del codice di procedura civile – e dal CCNQ in materia di conciliazione e arbitrato del 23/01/01 sia secondo quanto dettato dai commi successivi dello stesso articolo sia secondo la procedura descritta nell’art. 484 del Testo Unico – D. L.vo 297/94 – relativamente alla mobilità interregionale.
Descriviamo, come suddetto, la procedura prevista dal CCNL comparto scuola
L’art. 135 del CCNL prevede che il lavoratore depositi la richiesta di tentativo di conciliazione presso l’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente (ambito territoriale provinciale o USR). La richiesta, limitatamente alla mobilità territoriale e professionale e alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato (come si legge al comma 4), deve essere presentata entro 15 gg dalla pubblicazione o notifica dell’atto. Trascorso tale termine è possibile comunque richiedere il tentativo di conciliazione, secondo le forme previste dal succitato art. 410 (di cui parleremo di seguito).
Il comma 5 dell’art. 135 del CCNL indica i dati e le informazioni che la richiesta deve contenere:
– Le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;
– il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;
– l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;
– qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l’eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale e conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.
Il lavoratore, quindi, come si legge nell’ultimo punto, nell’ambito del tentativo di conciliazione può presentarsi personalmente o farsi rappresentare da altro soggetto (ad esempio un rappresentante sindacale o un avvocato).
L’amministrazione (ambito territoriale provinciale o USR), ricevuta la richiesta, ha 15 giorni di tempo per esaminarla ed eventualmente accogliere quanto richiesto dal lavoratore. In caso contrario, sempre entro il medesimo termine di 15 giorni, l’amministrazione deposita, presso l’ufficio di segreteria appositamente costituito, le proprie osservazioni e nomina il proprio rappresentante in sede di conciliazione.
L’ufficio di segreteria, poi, fissa la data per la comparizione delle parti, al fine di esperire il tentativo di conciliazione, nei 15 giorni successivi al deposito delle osservazioni da parte dell’amministrazione.
Quest’ultima, nel caso in cui la controversia riguardi la mobilità e le assunzioni, deve pubblicare all’albo dell’ufficio di segreteria la richiesta di conciliazione, in modo che eventuali soggetti terzi interessati al contenzioso possano far pervenire le proprie osservazioni, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della richiesta summenzionata. In tal caso, l’amministrazione deve depositare le proprie osservazioni entro 12 giorni dalla richiesta del tentativo di conciliazione.
Una volta che l’ufficio di segreteria fissa la convocazione delle parti, la conciliazione deve terminare entro cinque giorni.
Del tentativo di conciliazione, l’ufficio di segreteria stila un verbale, che ne attesta l’esito ed è immediatamente esecutivo.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia successo, il verbale viene depositato da una delle due parti presso la direzione provinciale del lavoro, che a sua volta lo deposita presso la cancelleria del tribunale per la dichiarazione di esecutività, fermo restando che il verbale, non appena viene redatto e sottoscritto e’ già esecutivo.
Nel caso in cui la conciliazione non abbia successo, il verbale viene comunque depositato da una delle due parti presso la direzione provinciale del lavoro, che a sua volta lo depositerà presso la cancelleria del tribunale, così che sarà il giudice del lavoro a decidere sulla controversia.
Può succedere anche che l’amministrazione, venuta a conoscenza della richiesta di tentativo di conciliazione, non accolga le pretese del lavoratore e non depositi le proprie osservazioni. L’ufficio di segreteria convoca comunque le parti e se l’amministrazione non si presenta viene redatto un verbale, che verrà poi depositato presso la direzione provinciale del lavoro e seguirà l’iter sopra descritto.
L’art. 136 del CCNL comparto scuola prevede anche che le parti possano concordare di affidare la decisione della controversia a un arbitro unico, secondo la procedura descritta dal successivo art. 137.
Riportiamo l’esempio di una richiesta di tentativo di conciliazione, ove l’amministrazione ha accolto le richieste del docente, senza quindi procedere alla conciliazione.
Un docente neo immesso in ruolo nell’ambito della fase A (a.s. 2015/16) del piano straordinario di assunzioni, sceglie, in quanto ultimo nominato dalle GaE, una sede disagiata (un’isola appartenente alla provincia di iscrizione in GaE); venuto a conoscenza del fatto che l’Ambito territoriale provinciale competente aveva dimenticato dell’esistenza di un’altra sede disponibile non portata in convocazione, che gli avrebbe permesso di ottenere una sede sulla terraferma (non quella dimenticata poiché l’avrebbero potuto scegliere altri colleghi), richiede all’ufficio, due giorni dopo la scelta delle sedi e la pubblicazione dei relativi atti, il tentativo di conciliazione, depositando la richiesta presso l’ufficio che si occupa dei contenziosi.
L’Ambito territoriale in questione, venuto a conoscenza della suddetta richiesta, la esamina nei due giorni successivi alla presentazione della stessa. Riconoscendo le pretese del lavoratore, procede a rifare le operazioni di assegnazione della sede, in seguito alle quali il docente, richiedente la conciliazione, ottiene una sede sulla terraferma.