Anche per questo anno scolastico è confermata per il personale assunto a tempo determinato la possibilità del differimento della presa di servizio, nei casi in cui ci siano dei motivi validi e documentati.
Il punto 3 (DISPOSIZIONI COMUNI) della nota MIUR 0024306.01-09-2016 dispone che:
“La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…).”
Ricordiamo la normativa che regola il differimento della presa di servizio per il personale assunto a tempo indeterminato estesa dalla nota Miur anche al personale assunto a tempo determinato.
L’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato dall’art. 560 del Dlgs 297/94) prevede che “ La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio . Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.
Per tali casi, quindi, il differimento della presa di servizio comporta che il tempo che trascorre tra l’accettazione della supplenza e la effettiva presa di servizio (la mancata presa di servizio deve essere ovviamente giustificata) abbia validità solo giuridica e non economica (esclusi ovviamente particolari casi come la maternità o l’infortunio che perdura dopo una precedente nomina ai sensi dell’art. 20/3 del CCNL per i quali sono previsti da subito anche gli effetti economici).
Se, quindi, il docente interpellato per una supplenza o presente alle convocazioni accetti l’incarico ma non possa poi assumere servizio per un giustificato motivo (es. malattia, ricovero ecc.), avrà diritto comunque all’attribuzione della supplenza, ma dal momento che non assume effettivo servizio il contratto sarà valido ai soli fini giuridici. Gli effetti economici partiranno solo dopo l’effettiva assunzione in servizio.