orario-lavoroCompletare l’orario per i supplenti della scuola può diventare difficile, soprattutto se gli orari delle due (e anche tre) scuole non si incastra perfettamente. E’ un diritto completare o rientra nella discrezionalità del Dirigente Scolastico che conferisce la supplenza?

 

L’art. 4 del Regolamento delle supplenze afferma “L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.”

 

Quindi, nella normativa le parole “l’insegnante ha diritto” non ci sono, sostituite da un vago “conserva titolo”, che vuol dire tutto e niente e che di fatto apre le porte alla discrezionalità dei Dirigenti Scolastici nella valutazione dei singoli casi.

 

Naturalmente, posto che ci siano tutte le condizioni (orario entro i limiti, unitarietà dell’insegnamento), il grosso nodo rimane l’orario di servizio. Quello per il quale i collaboratori del Dirigente spendono le prime settimane di lavoro per far coincidere esigenze didattiche con i desiderata degli insegnanti.

 

La risposta al quesito iniziale allora potrebbe essere che più che alla discrezionalità del Dirigente Scolastico, la possibilità dovrebbe essere accompagnata dal buon senso, legato alla circostanza contingente.

 

Posto che gli insegnanti già in servizio in quella scuola non dovrebbero considerare l’orario di servizio come fisso e immutabile nel corso dell’anno scolastico, dato che possono intervenire esigenze didattiche che ne richiedono la modifica, dovrebbe essere preso in considerazione il singolo caso.

 

Qualche giorno fa ad es. ci sentivamo di concordare con un completamento di orario negato per qualche ora relativo ad una supplenza fino all’avente diritto (non perchè sia corretto così, ma perchè purtroppo la normativa non è così stringente da costringere i Dirigenti Scolastici a riformulare l’orario di servizio per ogni nuova supplenza).

 

Bisogna considerare che spesso l’orario di ogni scuola è già vincolato, per molti insegnanti, anche a quello di altre scuole, per cui ci sono dei “paletti” irremovibili.

 

Molto dipende anche dalla tipologia della supplenza: se si tratta almeno di una supplenza fino al termine delle lezioni, o comunque di lunga durata, sarebbe corretto mettere in atto tutte le misure necessarie per favorire il completamento, affinchè il “conserva titolo” possa diventare reale.

 

E purtroppo dobbiamo anche citare una sentenza negativa, in cui i giudici hanno negato ad una docente la possibilità di completamento dell’orario a causa della sovrapponibilità delle ore di servizio.