limitazioni supplenzeSupplenze: la domanda di messa a disposizione è un’istanza informale, che i Dirigenti Scolastici possono utilizzare nel caso di graduatorie esaurite o per la nomina di docenti specializzati non inseriti in alcuna provincia.

 

L’istanza, in carta semplice, può essere inviata dall’aspirante tramite pec, fax o raccomandata A/R anche alle scuole di altre province (oltre a quella in cui è incluso nella graduatorie d’istituto).

 

Non ci sono divieti sul numero di scuole o province a cui inviare la domanda. In tale domanda l’aspirante indicherà oltre ovviamente ai suoi dati personali e ai recapiti telefonici (ed eventuale indirizzo email) anche la classe di concorso a cui è abilitato o comunque per la quale ha titolo ad insegnare (vedi docenti iscritti in terza fascia d’istituto), l’università e la data in cui è stato conseguito il titolo.

 

Per saperne di più sulla messa a disposizione potete consultare questo articolo.

 

In caso di supplenze, per il docente assunto tramite Messa a Disposizione non sarà comunque possibile la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province:

 

La nota MIUR Prot. n. AOODGPER 1027 del 28 gennaio 2009 a tal proposito recita:

 

“Con riferimento al quesito di cui alla nota prot. 6918/8 Area I –U.O. III del 22.12.2008 dell’USP di Bari, che si allega, si comunica che, come è noto, la procedura di costituzione delle graduatorie in oggetto vieta, e sanziona con l’esclusione, la presentazione della domanda in più di una provincia da parte dell’aspirante a supplenze.

 

Nel concreto utilizzo delle graduatorie da parte di ciascuna scuola la procedura prevede, nei casi in cui le proprie graduatorie non consentano di reperire il supplente, che la scuola attinga, secondo un criterio di viciniorità, alle graduatorie delle altre scuole di tutta la provincia. Nulla dicono le disposizioni in materia per i casi, estremi ed eccezionali, in cui la scuola, pur percorsi i passaggi procedurali sopraindicati, non sia riuscita a reperire il necessario supplente; in tali situazioni non si può che ricorrere, secondo le valutazioni della dirigenza scolastica, a soluzioni extra-procedurali, tra le quali può ammettersi la presa in considerazione, ove ricevute dalla scuola, di istanze informali di messa a disposizione da parte di candidati in possesso dei requisiti allo specifico insegnamento richiesto.

 

In sostanza, la presentazione di tali istanze informali da parte di aspiranti, sia presenti in graduatorie di altra provincia che del tutto assenti, per non essere esplicitamente vietata dalle disposizioni vigenti né in alcun modo sanzionata, costituisce un semplice segnale di disponibilità per il quale non c’è alcun obbligo di presa in considerazione né di redazione di altra graduatoria da parte della scuola, rappresentando una semplice possibilità insieme ad eventuali altre, per la risoluzione eccezionale del problema del reperimento del supplente.

 

Ciò premesso, tuttavia, qualora venga assunto personale iscritto nelle graduatorie di altra provincia, si ritiene, nel rispetto sostanziale della norma che impone la presentazione della domanda di iscrizione nelle graduatorie di una sola provincia, e per assicurare parità di trattamento a tutti gli iscritti in graduatoria, che per il medesimo anno scolastico l’interessato non possa conseguire incarichi nella provincia in cui è iscritto e, ove ciò sia avvenuto, che i servizi prestati in 2 diverse province non possano per lo stesso a.s. essere cumulativamente valutati”.

 

Fermo restando quanto precisato nella nota, il periodo d’insegnamento eventualmente svolto tramite MAD è valido a tutti gli effetti e di conseguenza riconosciuto nell’aggiornamento delle graduatorie.