La procedura dell’interpello degli aspiranti supplenti è prevista dalla piattaforma Vivifacile predisposta dal MIUR.
Riportiamo i punti principali.
Si premette che non deve essere interpellato il docente che sia già titolare di supplenza annuale (contratto fino al 31/8) o sino al termine delle attività didattiche (contratto fino al 30/6) con orario completo ovvero sino al termine delle lezioni ad orario completo. Per “orario completo” si deve intendere 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore settimanali nella scuola primaria e 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica.
Gli altri casi:
- L’aspirante privo di rapporto di lavoro e che non sia gravato di sanzioni influenti, deve essere sempre interpellato.
- L’aspirante con rapporto di lavoro ad orario intero per periodi inferiori a quelli indicati in premessa (fino al termine delle lezioni; 30/6 o 31/8) ma che interferiscono col periodo di supplenza necessario alla scuola, può essere interpellato solo se l’offerta della scuola, effettuata in data anteriore al 30 aprile, riguarda un periodo che va fino al termine delle lezioni (ultimo giorno di lezione secondo il calendario regionale) o oltre.
Ricordiamo per quest’ultimo punto che l’articolo 8 comma 2 del D.M. 131/2007 prevede che “Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre”.
Pertanto le scuole, nel caso si tratti di assegnare una supplenza che arrivi fino ad almeno il termine delle lezioni, devono interpellare anche gli aspiranti che risultino totalmente occupati (es. ad orario intero) ma per supplenza “breve” la cui scadenza del contratto non sia già fino ad almeno il termine delle lezioni.
- L’aspirante con rapporto di lavoro ad orario non intero di durata fino al termine delle lezioni od oltre deve essere interpellato solo ai fini delle possibilità di completamento di orario sempre che ne ricorrano le condizioni di cumulabilità e i limiti previsti.
Ricordiamo a tal proposito l’articolo 4 del D.M. 131/2007 che recita: “L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.
Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri. Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei specificate nei commi precedenti, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità”.
- L’aspirante con rapporto di lavoro ad orario non intero per periodo inferiore a quello del termine delle lezioni deve essere interpellato sia se l’offerta della scuola riguardi l’ipotesi di un periodo che va fino al termine delle lezioni o oltre sia se ricada nell’ipotesi di completamento di orario sempre che ne ricorrano le condizioni di cumulabilità e i limiti previsti.
Ricordiamo inoltre:
- È consentito lasciare una supplenza temporanea per accettarne altra “sino alla nomina dell’avente titolo” solo se su posto di sostegno.
- È sempre consentito lasciare una supplenza “in attesa dell’avente titolo” per accettarne altra attribuita a titolo definitivo (di qualunque tipologia di supplenza si tratti).
- È sempre possibile lasciare una supplenza attribuita in base alle graduatorie di circolo e di istituto per accettarne altra conferita in base alle graduatorie ad esaurimento (ricordiamo però che per le supplenze da conferire dopo il 31/12 si utilizzano esclusivamente le graduatorie di istituto [per qualunque tipologia di supplenza).
La rinuncia alla supplenza è comportamento sanzionabile esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati in attività di insegnamento al momento dell’offerta di supplenza.
In tutti gli altri casi in cui si riscontri anche una parziale sovrapposizione del periodo di supplenza necessario alla scuola col periodo di prestazione cui è già tenuto l’interessato, quest’ultimo non deve essere interpellato in quanto l’accettazione comporterebbe l’abbandono della precedente supplenza per caso non ammesso che è comportamento sanzionato con la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutto l’anno scolastico.