Quali sono le differenze principali nell’assegnazione su Graduatorie ad Esaurimento e Graduatorie Interne? Quali regole principali su supplenze brevi e docenti interne?
Quali sono le supplenze di competenza degli ATP da assegnare con lo scorrimento delle GAE (Graduatorie ad Esaurimento provinciali)?
Gli incarichi su tutti i posti vacanti o di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico, sono conferiti dall’Ufficio Scolastico Territoriale (o scuola polo) utilizzando le graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 2 del D.M. 131/2007.
In particolare, sono di competenza degli ATP che assegnano alle GAE:
- le supplenze annuali con scadenza 31/8 ovvero la copertura di posti in organico di diritto rimasti vacanti e disponibili dopo l’effettuazione della mobilità definitiva ed annuale del personale di ruolo.
- le supplenze fino al termine delle attività didattiche con scadenza 30/6 ovvero la copertura di posti disponibili in organico di fatto entro il 31/12:
Fanno parte di tali supplenze:
- la copertura di posti ad orario interi (18/24/25 ore);
- la copertura di spezzoni orario di entità superiore a 6 ore.
È possibile conferire tali tipologie di supplenze ai docenti inseriti con “riserva” nelle GAE?
È possibile conferire incarichi a tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente, ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli del Consiglio di Stato in forza delle quali, il disposto inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento o di istituto, risulti configurato dal giudice come pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad esso connesse (Circolare supplenze n. 24306 del 1/9/2016).
Quali sono le supplenze di competenza dei Dirigenti scolastici da assegnare con lo scorrimento delle GI (Graduatorie di istituto)?
- Supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche se non coperte con lo scorrimento delle GAE.
Qualora dopo lo scorrimento delle graduatorie a livello provinciale occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie di istituto.
Può quindi accadere che i posti, interi o spezzoni orari superiori alle 6 ore, originariamente da assegnare alle graduatorie ad esaurimento entro il 31/12 con scadenza 31/8 o 30/6, non siano coperti dall’ambito territoriale provinciale (ATP) o dalle scuole polo a causa dell’esaurimento delle corrispondenti graduatorie provinciali.
In questo caso la competenza passa ai Dirigenti scolastici i quali per la copertura di tali posti dovranno utilizzare le graduatorie di circolo e di istituto (a partire dalla I fascia) della scuola ove si verifica la disponibilità. La scadenza della supplenza rimane comunque immutata (31/8 o 30/6).
- Supplenze per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario (spezzoni pari o inferiori le 6 ore)
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.M. 131/2007 le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
Tali spezzoni non devono essere considerati liberi, cioè attribuibili alle graduatorie di istituto, fino a quando l’ATP non dichiara concluse le operazioni di attribuzione delle nomine a tempo determinato per l’anno scolastico di riferimento.
Laddove ciò dovesse avvenire ad anno scolastico inoltrato, lo spezzone può essere attribuito solo con contratto ex art. 40 “in attesa dell’avente diritto”.
Pertanto, se dopo le operazioni di nomina dalle graduatorie ad esaurimento da parte degli ATP o delle scuole polo residuino spezzoni pari o inferiori a 6 ore, questi vanno restituiti ai dirigenti scolastici delle singole scuole in cui si verifica la disponibilità, che provvederanno ad attribuirli secondo questo ordine (comma 4 dell’art. 22 della legge finanziaria 28/12/2001 n. 448):
a) in via prioritaria, al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità;
b) quindi a docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore(sempre se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità);
c) poi a docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità);
d) infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per scorrimento delle relative graduatorie di istituto (a partire dalla I fascia).
NOTA BENE:
- Solo nei casi in cui tali spezzoni rimangano a disposizione nella scuola e non sia stato possibile assegnarli al personale in servizio nella scuola medesima (punti a-c) saranno assegnati alle graduatorie d’istituto.
- Le ore eccedenti con il raggiungimento di un orario di docenza anche di 24 ore riguardano la scuola secondaria di I e il II grado con conseguente esclusione della scuola primaria e dell’infanzia (art. 1 comma 4 e art. 4 comma 1 DM 131/07; deliberazione n. 50 del 20 marzo 2014 della Corte dei conti del Piemonte).
- Per docenti a tempo determinato “in servizio nella scuola medesima” si intendono quelli che per l’anno scolastico di riferimento costituiscono i docenti in servizio fino ad almeno il termine delle attività didattiche (30/6). È escluso quindi che tali ore possano essere assegnate ad un docente nominato per supplenza breve o temporanea.
- Si precisa che se ci riferisce al personale interno, il requisito per essere destinatari di tali ore è il solo possesso dell’abilitazione, non l’essere inseriti in una graduatoria (esaurimento/istituto).
- La norma non specifica che tali ore possano essere assegnate solo se riferite alla stessa classe di concorso insegnata. Pertanto, il diritto del docente ad accettare tali ore si esercita per tutte le classi di concorso per le quali lo stesso è fornito di specifica abilitazione, non per la relativa disciplina insegnata nella scuola in quel determinato anno scolastico.
- L’assegnazione di spezzoni fino a sei ore al personale interno riguarda gli spezzoni in quanto tali. Pertanto, al personale interno non possono essere offerte ore che derivano dalla frantumazione di posti o cattedre come per esempio la sostituzione di un titolare assente. (Nota MPI prot. n. AOODGPER 18329 del 25/09/2007; Circolare delle supplenze n. 24306 del 1/9/2016).
- Conferimento supplenze brevi
In via generale il Dirigente scolastico ha la possibilità della sostituzione del titolare assente per brevi periodi con personale interno, anche con la corresponsione di ore eccedenti, oppure, qualora non sia possibile tale soluzione, con la nomina di un supplente nominato dalle graduatorie di istituto (a partire dalla prima I fascia).
Dopo l’entrata in vigore della legge 107/2015 la Circolare delle supplenze n. 24306 del 1/9/2016 specifica che:
- L’art. 1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) introduce il divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662;
- I posti del potenziamento introdotti dall’art. 1 comma 95 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto e purché si tratti di assenze superiori a 10 giorni.
- Il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia, che, in possesso del previsto titolo di studio di accesso, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
- Supplenze temporanee per la copertura dei posti che si rendono disponibili dopo il 31 dicembre.
Alle graduatorie d’istituto sono assegnate tutte le supplenze che, dopo il 31/12, riguardano i posti resosi vacanti o disponibili (art. 7 D.M. 131/07).
Tali supplenze, assegnate dopo il 31/12, potranno avere come termine direttamente l’ultimo giorno di lezione, stabilito dal calendario scolastico regionale, perché trattasi di posti resosi vacanti o disponibili (es. aspettativa, dottorato di ricerca, decesso ecc.), fermo restando il diritto alla partecipazione de docente agli scrutini ed eventuali esami (art. 37 CCNL/2007).
Non possono quindi avere una scadenza direttamente al 30/6 o 31/8 come invece accade quando il posto si rende disponibile prima del 31/12.