supplenze potenziamento interrogativoCominciano ad essere attribuite le supplenze a titolo definitivo. I docenti si chiedono la differenza tra le varie tipologie e se sia corretto il contratto stipulato “fino al termine delle attività didattiche”.

 

Distinguiamo. La supplenza fino al 31 agosto è annuale, ossia disposta su posto vacante e disponibile. Nell’a.s. 2016/17, caratterizzato da un numero enorme di trasferimenti e dalle immissioni in ruolo, non dovrebbero esserci posti al 31 agosto. In ogni caso perchè la supplenza sia al 31 agosto su quel posto non deve esserci alcun titolare.

 

La supplenza fino al 30 giugno si chiama “fino al termine delle attività didattiche”. In questo caso sul osto assegnato c’è un titolare, ma per l’a.s. 2016/17 è assente su quel posto (ad es. ha avuto assegnazione provvisoria in altro comune/provincia, oppure utilizzazione, oppure è in aspettativa, o in mandato elettorale, o comandato, o in dottorato di ricerca).

 

Vi anche il caso di posti assegnati fino al 30 giugno ma che in realtà non hanno titolare. E’ uno dei grossi problemi degli ultimi anni, tant’è vero che nella Legge di Stabilità 2017 vi è la proposta governativa di trasformare circa 25.000 cattedre adesso in organico di fatto (assegnate quindi al 30 giugno), in organico di diritto (fino al 31 agosto). Ciò determinerà l’aumento dei posti per mobilità dei docenti di ruolo e immissioni in ruolo.

 

L’assegnazione della supplenza non cambia in ragione della tipologia di posto, se curricolare o di potenziamento.

 

Il conteggio dei 36 mesi di supplenza. Il comma 131 della legge 107/2015 afferma

 

“A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi. ”

 

Dunque valgono le supplenze su posti vacanti e disponibili, cioè quelli al 31 agosto. E le supplenze al 30 giugno assegnate su posti in realtà vacanti?

 

Il sindacato Anief ritiene che

 

finché tale spostamento della natura di decine di migliaia di posti, dal 30 giugno al 31 agosto, non verrà effettuato, è evidente così come confermato dalla stessa legge, che il blocco delle supplenze riguardi solo i posti ritenuti scoperti a tutti gli effetti, quindi vacanti e disponibili; quelli considerati, seppure a torto, fino al 30 giugno dell’anno successivo non rientrano, quindi, nella normativa dei 36 mesi e vanno assegnati anche ai supplenti che hanno superato tale soglia.

 

Posti di sostegno in deroga

 

Lo stesso vale per i posti di sostegno assegnati in deroga. Anche se su tali posti non vi è un titolare, le supplenze vanno assegnate al 30 giugno e dunque essere escluse dal conteggio dei 36 mesi.

 

Spezzoni pari o inferiori a 6 ore

 

Si procede con la stipula di contratti fino al termine delle attività didattiche per la copertura di ore residue inferiori all’orario di cattedra o a posto intero.

 

La supplenza fino all’ultimo giorno di lezione.

 

L’ultimo giorno di lezione, come sappiamo, è determinato dal calendario scolastico regionale. Si tratta, in questo caso di supplenze temporanee, per le quali si conosce già la data di termine, perchè ad es. disposta da un certificato medico.

 

Ai fini della ricostruzione della carriera non esiste alcuna differenza poiché l’anno di anzianità di servizio si attribuisce con i 180 giorni.

 

La differenza tra una supplenza al 30 giugno e una al 31 agosto sostanzialmente è di carattere economico, differenza che di solito i docenti precari ammortizzano con la richiesta dell’ indennità di disoccupazione durante i mesi estivi, se spettante.

 

Un’altra differenza – rilevante – è quella della monetizzazione delle ferie. Le ferie dei supplenti con contratto fino al 30 giugno sono  monetizzabili nella misura data dai giorni maturati detratti quelli di sospensione delle lezioni comprese nel contratto.

 

Con il contratto al 30 giugno inoltre si riceve subito (entro il 6 mesi successivi alla cessazione del contratto) il TFR (Trattamento di fine rapporto), mentre con un contratto al 31 agosto se un nuovo contratto decorre dal 1° settembre successivo questo verrà accantonato e liquidato a fine carriera.

 

Va inoltre ricordato che “unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione delle supplenze e prima della stipula dei relativi contratti”, l’aspirante può rinunciare senza alcun tipo di penalizzazione ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.

 

Pertanto, è possibile lasciare una supplenza già accettata fino al 30 giugno esclusivamente per una supplenza fino al 31 agosto, sia per la stessa graduatoria che per altra, unicamente se il cambio avviene ” Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni” ed “esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti”

 

Queste due espressioni hanno creato non pochi problemi in sede di assegnazione delle supplenze negli anni scorsi. In alcune province infatti il “periodo per il completamento delle operazioni” che in linea teorica dovrebbe essere di una quindicina di giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico, di fatto si prolunga anche ben oltre l’inizio delle lezioni. Ma l’espressione che più di ogni altra ha creato problemi è “prima della stipula dei relativi contratti”.

 

A nostro parere con l’espressione “stipula dei relativi contratti” deve intendersi la presa di servizio, in quanto dopo questo adempimento il il docente esplica tutte le funzioni dell’incarico che gli è stato conferito (fa lezione, usufruisce del giorno libero, e soprattutto viene retribuito). A volte tra la presa di servizio e la firma concreta del contratto può trascorrere anche qualche settimana, un lasso di tempo troppo lungo nel quale il docente non può sentirsi libero dal vincolo con l’istituzione scolastica nella quale sta operando.

 

Per venire incontro a questo tipo di esigenze dei docenti, alcuni Ambiti territoriali derogano espressamente dalla presa di servizio immediata, concedendo ai docenti più tempo (confermando quindi implicitamente il significato di stipula del contratto = presa di servizio).

 

Non è invece possibile lasciare la supplenza già accettata per una nuova supplenza più comoda per quanto riguarda la sede

 

Nessuna differenza nell’ attribuzione del punteggio nelle Graduatorie ad esaurimento o di istituto tra una supplenza al 31 agosto e una al 30 giugno.