ferie non goduteLa legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) e la nota del 4 settembre 2013 prot. N. 72696 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sono ormai i riferimenti per le scuole inerenti la “non monetizzazione” delle ferie maturate e non godute per il personale docente con contratto per supplenza breve o fino al 30/6.

 

Una guida riepilogativa per i docenti e le segreterie scolastiche cercando di fare chiarezza su quali sono i periodi da considerare come “ferie”; cosa cambia tra docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato; in quali casi le ferie dovranno comunque essere monetizzate anche al personale con contratto al 30/6.

 

Normativa di riferimento

 

L’art. 1 comma 54 della la legge sopra citata ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6-31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezionidefiniti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

 

In particolare, ai docenti supplenti con contratto per supplenza breve o fino al 30/6 sono state disapplicate la facoltà di non fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni e tutte le norme che consentivano conseguentemente al detto personale di “monetizzare” le stesse.

 

Cosa è cambiato dall’a.s. 2013/14

 

Il docente con contratto per supplenza breve o al 30/6 poteva fruire dei periodi di ferie durante le vacanze di Pasqua o Natale o in altri periodi in cui le lezioni erano sospese. Se durante il corso dell’anno decideva di non fruire di tale diritto, i giorni di ferie erano alla fine del contratto “monetizzate” (proprio perché non fruite).

 

Con l’entrata in vigore della legge (applicazione dal 1° settembre 2013), invece, le ferie dei docenti con contratti per supplenza breve o fino al 30/6 sono monetizzate solo nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.

 

Cosa intendere per periodo di “sospensione delle lezioni” da sottrarre al monte ferie spettante

 

Al fine di capire la portata della legge e le novità introdotte è utile chiarire la differenza tra “termine delle attività didattiche” e periodo di “sospensione delle lezioni”.

 

Il primo termine riguarda l’arco temporale che va dal 1° luglio al 31 agosto di ogni scolastico.

 

Il secondo riguarda invece tutti quei giorni in cui sostanzialmente la scuola è aperta ma non ci sono lezioni:

  1. dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
  2. Vacanze natalizie e pasquali (con esclusione dei giorni festivi);
  3. L’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
  4. Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti).

 

 

Non bisogna confondere la “chiusura della scuola” con la “sospensione delle lezioni”

 

Non possono essere considerati come giorni da sottrarre al totale delle ferie spettanti tutti i giorni di chiusura della scuola (compresi quelli disposti dal Consiglio di Istituto) inclusi ovviamente i festivi.

 

Questo perché la legge e la circolare della FP parlano espressamente di giorni di “sospensione delle lezioni” e non di giorni di “chiusura” della scuola.

 

Bisogna quindi fare attenzione a questa differenza per non commettere errori.

 

Non è infatti un caso che la circolare della FP faccia degli esempi riferendosi ai giorni di sospensione delle lezioni che sono ben altra cosa dai giorni in cui la scuola è risultata, a qualunque titolo “chiusa” durante l’anno (es. per allerta meteo…disinfestazione ecc.).

 

Il calcolo della sottrazione delle ferie si fa solo a fine anno scolastico

 

Nonostante l’innovazione della Legge le ferie continuano a non poter essere imposte unilateralmente dal Dirigente, e quindi non possono essere in nessun caso disposte ferie d’ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni.

 

La scuola quindi, solo alla fine del contratto del docente dovrà fare una mera sottrazione tra i periodi di sospensione delle lezioni e il totale delle ferie spettanti (togliendo ovviamente quelle eventualmente già fruite).

 

Ho voluto evidenziare “solo alla fine del contratto” perché risulta (e va impugnata) qualsiasi decisione del Dirigente che è stata presa durante l’anno scolastico derivante da attribuzione di ferie d’ufficio e quindi non esplicitamente richieste dal docente.

 

Come effettuare il calcolo

 

La legge parla di “giorni […] in cui è consentito al personale […] fruire delle ferie” e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. E questo è chiaro.

 

Ai fini quindi della eventuale “monetizzazione” delle ferie, a nulla rileva se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie, bensì si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle.

 

In poche parole, se il docente durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile fruire delle ferie di fatto non richiede di fruirle ma potrebbe farlo, ai fini della monetizzazione tali giorni saranno comunque sottratti al monte ferie spettantegli.

 

La scuola, quindi, alla fine del contratto non dovrà fare altro che calcolare il numero di ferie spettanti al docente e sottrarre da questo tutti i giorni di sospensione delle lezioni, ovvero periodi in cui il docente avrebbe potuto fruirne (vacanze di Natale, di Pasqua ecc).

 

Non andranno però compresi, come detto in precedenza, sia eventuali giorni festivi inclusi nei periodi sopra indicati, sia eventuali giorni in cui la scuola è stata chiusa (giorni in cui il docente non avrebbe comunque potuto chiedere ferie).

 

Verranno poi monetizzati eventuali giorni rimanenti dopo aver fatto il calcolo di cui sopra.

 

Casi in cui le ferie dovranno comunque essere monetizzate

 

È il caso dei docenti assunti per periodi brevi o fino al 30/6 che durante i periodi di sospensione delle lezioni ricomprese nel contratto sono stati assenti a diverso titolo: malattia, grave patologia, maternità ecc.

 

L’ARAN ha avuto modo di precisare che il divieto di monetizzazione non opererebbe in relazione a quelle altre vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di controllo del datore di lavoro.

 

In questi casi – continua l’ARAN – si ritiene che l’impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o comunque riconducibile al dipendente.

 

Si tratta delle ipotesi in cui il rapporto di lavoro di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile in alcun modo (decesso, risoluzione per inidoneità permanente ed assoluta)oppure quelle caratterizzate dalla circostanza che il dipendente non ha, comunque, potuto fruire delle ferie maturate a causa di assenza dal servizio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro (malattia, congedo di maternità, aspettative a vario titolo).

 

Si tratta di situazioni che, proprio per i loro contenuti specifici, non sono considerate rispondenti alla ratio della legge e, quindi, vengono escluse dal suo ambito di applicazione.

 

Pertanto, nei casi dei docenti, se durante la sospensione delle lezioni ovvero nel periodo in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie è collocato in un particolare status che gli impedirebbe comunque di fruire delle stesse (il caso più comune è la docente in congedo di maternità o assente per malattia o grave patologia), i giorni di ferie non fruite andranno monetizzati o comunque non sottratti ai giorni di ferie spettanti.

 

A mo’ di esempio quindi, se un docente è stato assente per malattia o congedo per maternità in un periodo che comprende i giorni sospensione delle lezioni (es. congedo di maternità da novembre a gennaio), ovvero giorni in cui avrebbe potuto fruire delle ferie, il periodo di sospensione non potrà in questo caso essere sottratto al monte ferie spettante alla docente.

 

La “monetizzazione” non riguarda i docenti assunti al 31/8 o a tempo indeterminato

 

Ciò che finora abbiamo detto ovvero l’operazione di sottrarre ai giorni di ferie spettanti i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale è prevista per il solopersonale a tempo determinato per supplenza temporanea o fino al 30/6.

 

Ciò non riguarda il personale assunto fino al 31/8 o a tempo indeterminato in normale servizio.

 

Cosa allora è cambiato per tale personale nella fruizione delle ferie?

 

In sostanza il periodo nel quale può fruire delle giornate di ferie: mentre ai sensi dell’art. 13 del CCNL/2007 si poteva fruire delle ferie solo dopo il termine delle attività didattiche (nei mesi quindi di luglio e agosto), ora invece il periodo è esteso a tutti i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale, Pasqua ecc.).

 

Ma anche per tale personale ciò non vuol dire che le ferie devono essere attribuite d’ufficio o che per ogni periodo di sospensione delle lezioni il dipendente è obbligato a fruirne.

 

Anche in questo caso è sempre il dipendente che deve inoltrare la richiesta di fruizione di ferie.

 

Pertanto, se il docente assunto a tempo indeterminato o assunto al 31/8 non ha voluto fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, dovrà richiederle nei mesi di luglio ed agosto.

 

In poche parole tale personale, al pari di quello assunto a tempo determinato, ha “facoltà” di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni con la differenza che non gli potrà essere effettuata nessuna sottrazione del monte ferie spettantegli e soprattutto non gli può essere imposta nessuna fruizione delle ferie.

 

Qualunque circolare che per tale personale prevedrà il collocamento in ferie d’ufficio durante i giorni di sospensione delle lezioni dovrà essere dichiarata illegittima.