concorso dirigentiViene segnalato che a Cesena alcuni Dirigenti Scolastici mettono in stand by le nomine dei docenti, in attesa di chiarimenti da parte del Miur sul divieto di nomine di supplenti che abbiano raggiunto i 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili, anche non continuativi.

 

Si tratta del famoso e odioso comma 131 della legge 107/2015 che se non ben spiegato rischia di creare situazioni fuori norma “131. A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.”

 

I dirigenti in questione – riferiscono i docenti – sostengono che la norma sia di interpretazione ambigua e che non ci siano le condizioni per l’assunzione di precari che abbiano già maturato 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili.

 

Di conseguenza ad alcuni docenti incaricati annuali di IRC, i quali erano soliti firmare il contratto a partire dal 1 settembre fino al 31 agosto, è stato chiesto di non partecipare ai lavori scolastici fino a quando non ci sarà un chiarimento. Lo stesso vale per altri docenti di altre classi di concorso e nelle medesime condizioni.

 

Quanto ci viene segnalato è certamente grave, e deve immediatamente essere attenzionato dal Miur. L’Amministrazione ha in effetti già diramato il chiarimento atteso, ma evidentemente esso continua ad essere ancora ambiguo, dal momento che oggettivamente sta dando luogo a interpretazioni diverse.

 

Esso è così formulato nella annuale circolare sulle supplenze “Si ricorda che, ai sensi del comma 131 dell’art. 1 della legge 107/2015, dal 1 settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed A.T.A. presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.”

 

I Dirigenti Scolastici chiedono: dal 1° settembre 2016 scatta il divieto o ci viene ricordato che dal 1° settembre 2016 scatta il conteggio che porterà al divieto di nomina?

 

Naturalmente il riferimento è esclusivamente a posti vacanti e disponibili, le altre tipologie di supplenza non sono messe in discussione.

 

A rigore la norma non può essere retroattiva, anche perché tutte le obiezioni che sono state mosse a questo comma capestro hanno ricevuto la rassicurazione che di fatto non sarà possibile applicarlo perché nel frattempo ci saranno i concorsi per l’assunzione.

 

Ma, dato che non tutti i Dirigenti Scolastici sono concordi nell’interpretazione, sarebbe necessario un ulteriore chiarimento del Miur, anche per altri aspetti che abbiamo messo già in evidenza.