Dal 01/01/2016, in una Scuola risulta disponibile un posto di Assistente Amministrativo, una dipendente, beneficiaria di diritto a pensione in applicazione della salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014 è stata collocata in pensione. Dovendo convocare per il suddetto posto dalla graduatoria d’istituto, hanno diritto al completamento gli aspiranti che in sede di convocazione, da graduatoria provinciale, hanno scelto uno spezzone orario anche se risultavano disponibili posti interi?
L’art 6/1 del DM 430/2000 dispone che I dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
L’art 4 si occupa invece del completamento disponendo che “L’aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.
Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell’orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.”
La nota ministeriale del 10 agosto 2015, al punto 2- CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA – ha precisato che “In caso di supplenza attribuita su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento”.
Pertanto, gli aspiranti di cui al quesito hanno diritto al completamento.