supplenze dopo 31 dicembreUn posto che si rende vacante/disponibile dopo il 31 dicembre dovrà essere assegnato dalle graduatorie d’istituto (non più a quelle ad esaurimento) e avrà come termine l’ultimo giorno di lezione (non più il 30/6 o 31/8).

 

Tutte le supplenze assegnate dai dirigenti scolastici rientrano nella stessa tipologia (“supplenza temporanea”) indipendentemente dalla causa dell’assenza del titolare e se assegnate prima o dopo il 31/12 (si escludono, ovviamente, i posti assegnati prima del 31/12 alle graduatorie d’istituto con termine il 30/6 o 31/8, quindi posti in organico di diritto e di fatto, perché esaurite le graduatorie ad esaurimento, o gli spezzoni pari o inferiori le 6 ore qualora siano stati assegnati alle graduatorie d’istituto).

 

Le supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa da quelle derivanti da copertura di cattedre e posti resisi disponibili entro il 31 dicembre, sono coperti ai sensi dell’art. 7 del D.M. 131/2007 finché permangano le esigenze di servizio.

 

L’art. 7 comma 1 del D.M. 131/2007 tratta dei “posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno”, per i quali si dà luogo a una “supplenza temporanea” fino al termine delle lezioni (cioè fino alle “esigenze di servizio”), di competenza del dirigente scolastico.

 

Tra queste supplenze rientra anche un eventuale posto creatosi a seguito dell’esecuzione di una sentenza giurisdizionale (es. posto di sostegno a seguito di ricorso al TAR), purché ciò avvenga dopo il 31 dicembre.

 

Anche in tale caso la disponibilità dev’essere coperta con un contratto di supplenza fino al termine delle lezioni attingendo alle graduatorie d’istituto.

 

Pertanto, un posto che si rende vacante/disponibile dopo il 31/12 verrà assegnato alle graduatorie d’istituto (non più a quelle ad esaurimento) e avrà come termine l’ultimo giorno di lezione (non più il 30/6 o 31/8).

 

Proroga e conferma della supplenza se il posto si rende disponibile in vigenza di contratto

 

Dopo il 31/12, a differenza di ciò che accade prima di tale data, tutti i posti, anche quelli che si rendono vacanti o disponibili, hanno la valenza di “supplenza temporanea”, dunque si applicano ad essi gli articoli di proroga e conferma dei contratti (art. 7, commi 4 e 5 D.M. 131/2007) che si applicano prima del 31/12 a tutte le supplenze “brevi” e “temporanee” (quindi supplenze per malattie ecc.).

 

La ragione sta nel fatto che la cattedra vacante o disponibile assume rilievo nella fase provinciale ai fini della disposizione dell’incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche (31/8-30/6).

 

Una volta decorso il termine del 31/12 di ogni anno tutte le supplenze sono di competenza esclusivamente del dirigente scolastico e per questo “temporanee”.

 

Se quindi un decesso (o un’aspettativa che rende il posto disponibile tutto l’anno) del titolare avviene prima del 31/12 il posto è di competenza dell’Ufficio Scolastico Territoriale e assegnato alle graduatorie ad esaurimento fino al 30/6 (e a quelle d’istituto solo se esaurite quelle ad esaurimento), e l’eventuale supplente già in vigenza di contratto decade dalla supplenza.

 

Quando invece il posto si rende disponibile dopo il 31/12 (la causa dell’assenza in questo caso non ha importanza) e vi è già un supplente in vigenza di contratto, sul posto in questione si procede a una nuova nomina, per proroga o conferma del contratto, che va attribuita, per ragioni di continuità didattica, al docente in servizio fino a quel momento, come vuole il comma 4 del citato art. 7 del D.M. 131/2007:

 

“ Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto ”.

 

E il comma 5:“ Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni ”

 

Facciamo degli esempi

 

Proroga : Titolare assente per malattia (o altra tipologia di assenza che si configuri come “temporanea”) dal 20 ottobre al 13 febbraio (non importa se il contratto fino al 13 febbraio abbia avuto delle proroghe/conferme o sia stato unico (potrebbe avere avuto delle proroghe anche all’interno del periodo di interruzione delle attività). Supponiamo che l’ultimo certificato riporti comunque la data del 13 febbraio.

 

Il supplente sottoscriverà un contratto fino a quest’ultima data.

 

Il titolare il 14 febbraio (ma anche una data antecedente al 14 purché successiva al 31/12), lascia il posto disponibile causa decesso, oppure perché collocato in aspettativa per dottorato di ricerca o altra assenza per tutto l’anno:

 

in questo caso al supplente già in vigenza di contratto viene effettuata, ai sensi dell’art. 7 comma 4 sopra citato, una proroga del contratto direttamente fino al termine delle lezioni.

 

La scuola, dunque, non dovrà riscorrere la graduatoria d’istituto ma effettuare un nuovo contratto al supplente che è già in servizio.

 

La graduatoria d’istituto si dovrà invece riscorrere se il titolare interrompe la continuità dell’assenza, cioè se, per rimanere nell’esempio citato, dovesse rientrare in classe il 14 febbraio e lasciare poi il posto disponibile in data successiva.In questo caso il rientro effettivo in classe del titolare farebbe decadere il diritto alla proroga della supplenza.

 

Conferma : Nel caso ci trovassimo in un periodo di sospensione delle lezioni si applica il comma successivo a quello della proroga (5):

 

Titolare assente per malattia (o altra tipologia di assenza che si configuri come “temporanea”) dal 20 ottobre al 21 dicembre ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni (non importa se il contratto fino al 21 dicembre abbia avuto delle proroghe o sia stato unico. Supponiamo che l’ultimo certificato riporti come data il 21 dicembre).

 

Il supplente sottoscriverà il contratto fino a quest’ultima data.

 

Il titolare non produce alcun certificato per le vacanze di Natale quindi risulta “presente”, ancorché formalmente, durante le stesse.

 

Il titolare il 7 gennaio, data della ripresa delle lezioni (ma anche una data antecedente al 7 purché sia in questo caso compresa tra l’1 e il 6 gennaio e quindi successiva al 31/12), lascia il posto disponibile causa decesso oppure perché collocato in aspettativa per dottorato di ricerca o altra assenza per tutto l’anno:

 

in questo caso al supplente già in vigenza di contratto viene effettuata, ai sensi dell’art. 7 comma 5 sopra citato, una conferma del contratto direttamente fino al termine delle lezioni. Il contratto di conferma avrà decorrenza 7 gennaio e scadenza direttamente il termine delle lezioni.

 

La scuola, dunque, alla ripresa delle lezioni, constatata che l’assenza del titolare (tale da rendere il posto disponibile tutto l’anno) sia successiva al 31/12, non dovrà riscorrere la graduatoria d’istituto ma effettuare un nuovo contratto al supplente che era già in servizio fino al 21 dicembre.

 

Il contratto avrà decorrenza 7 gennaio.

 

La graduatoria si dovrà invece riscorrere se il titolare interrompe la continuità dell’assenza, cioè se, per rimanere nell’esempio citato, dovesse rientrare in classe il 7 gennaio e lasciare poi il posto disponibile in data successiva.

 

In questo caso il rientro effettivo in classe del titolare farebbe decadere il diritto alla conferma della supplenza.