Alcuni docenti vorrebbero sapere come mai le scuole che in questi giorni stanno predisponendo le convocazioni dalle nuove graduatorie di istituto valide per l’a.s. 2015/16 propongano solo supplenze al 30 giugno 2016.
L’ organico di fatto – ci ricorda la FLCGIL – è costituito da tutti gli spezzoni residuati in organico di diritto, dalle ore lasciate libere dai part-time, dai posti lasciati liberi dai colleghi assenti per tutto l’anno a vario titolo (aspettative, comandi, assegnazioni provvisorie in altra provincia ecc.), e dai posti assegnati in deroga in particolare su sostegno.
Pertanto, può capitare che un docente riceva una supplenza al 30 giugno dall’Ufficio Scolastico della propria provincia e poi venga nominato in ruolo in altra provincia. In questo caso dovrà prendere servizio solo alla fine dell’incarico, o alla fine degli Esami di Stato in caso di nomina.
Premesso che l’art.7 del Regolamento DM 131 del 13/6/2007 al comma 1 lettera a) dispone che i Dirigenti conferiscono supplenze annuali o fino al “termine delle attività didattiche” per posti che non sia stato possibile coprire con personale incluso nelle Graduatorie ad Esaurimento, si ritiene preferibile salvaguardare l’unicità della cattedra costituita in organico di diritto e/o di fatto da questo Ufficio, pertanto la scuola con il maggior numero di ore individuerà dalle proprie graduatorie il destinatario della CoE anche per le ore della seconda scuola (anche se il candidato non fosse incluso nelle GI della stessa). Il comma 6 dello stesso art.7 disciplina l’”assenza del titolare” nel qual caso “ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza”.
Il Miur, nella nota del 10 settembre 2015, aveva specificato, in merito alla proroga al 31 agosto dei contratti stipulati fino al 30 giugno “qualora successivamente ne dovessero ricorrere le condizioni di legge”.
Nella riunione del 18 novembre 2015 il Miur ha anche chiarito ai sindacati che per i posti che non hanno avuto nessuna nomina in ruolo nelle fasi B e C le supplenze sono annuali (31/08) trattandosi di posti di organico di diritto, mentre per i posti per i quali è stata rinviata la presa di servizio del titolare, le supplenze sono fino al termine dell’attività didattica (30/06).
Dunque, al momento le supplenze saranno conferite al 30 giugno 2016. Il Miur dovrà comunque intervenire con una specifica nota per spiegare alle segreterie scolastiche quanto già comunicato ai sindacati. Naturalmente non ci stupirà sapere che qualche segreteria, accertata in via definitiva la natura del posto, lo abbia conferito al 31 agosto 2016.