supplenze-2019-2020-circolare-miurPubblicata la Circolare delle supplenze 2019/2020: chiarimenti sui diplomati magistrali, le MAD e le convocazioni da graduatoria d’istituto.


Supplenze 2019 2020: la circolare del MIUR con i chiarimenti è stata appena pubblicata.

Scopriamo assieme quali sono le principali novità per questo anno scolastico e quali sono le cose più importanti da tenere a mente.

Rimangono, tuttavia, aperte tutte le vertenze in atto sui precari. A partire dal clamoroso caso del licenziamento delle 500 maestre in Veneto che non avevano l’abilitazione ma solo il diploma magistrale.

Scuola, Supplenze 2019 2020: la circolare del MIUR

La Circolare annuale sulle supplenze per il 2019/2020, presenta diverse novità.

Docenti

La seconda e la terza fascia per l’anno 2019/2020 non sono soggette ad aggiornamento, quindi le supplenze conferite dovranno riportare il termine corrispondente alla natura giuridica del posto: ad es. 30 giugno nel caso di una cattedra che rientra nell’organico di fatto, 31 agosto nel caso rientri in organico di diritto, oppure il termine previsto per il rientro del titolare nel caso di una supplenza breve.

Un’altra precisazione riguarda le istanze di messa a disposizione (MAD): in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto, anche delle scuole viciniori, e una scuola abbia necessità di ricorrere alle MAD, a garanzia della trasparenza della P.A. il Dirigente scolastico pubblica gli elenchi di aspiranti che hanno presentato l’istanza di messa a disposizione e conferisce la supplenza a seguito di procedura comparativa. I contratti stipulati tramite MAD sono soggetti ai medesimi criteri e vincoli presenti nel Regolamento delle supplenze, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 8.

Per saperne di più sulla messa a disposizione potete consultare questo articolo.

Personale ATA

La Circolare conferma le istruzioni della bozza presentata il 27 agosto. In sintesi:

  • si può lasciare una supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto, è anche consentito, prima della stipula del contratto, rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto
  • all’atto della stipula del contratto a tempo determinato, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, i lavoratori possono immediatamente fruire degli istituti giuridici contrattuali previsti dal CCNL, per cui non occorre prendere servizio (aspettativa, congedo, etc…)
  • resta il diritto alla proroga (in caso di assenze successive del titolare intervallate solo da giorno libero e/o festivo), previsto dal regolamento dei docenti, è valido anche per il personale ATA
  • la priorità nella scelta della sede (L. 104 artt. 21 e 33) si attiva solo all’interno del contingente di posti previsti
  • richiamata la validità delle due note ministeriali (2116/2015 e 10073/2016) che forniscono indicazioni ai Dirigenti scolastici per sostituire il personale assente anche in deroga alle norme generali.

A questo link il testo completo della Circolare.