supplenze personale ATAUn testo scarno e assolutamente povero di indicazioni per le segreterie quello diramato dal Ministero per dare seguito al decreto che ha prorogato di un anno la validità delle graduatorie ATA di III fascia.


Si tratta della circolare del 5 dicembre 2017, con il quale il Ministero precisa:

 

  • i dirigenti scolastici conferiranno supplenze ai sensi dell’art.6 del D.M. 430/2000 (Regolamento supplenze ATA) utilizzando le graduatorie di terza fascia del precedente triennio, in conformità alle disposizioni del suddetto regolamento
  • Conseguentemente anche le supplenze conferite fino all’avente diritto, ai sensi del comma 9 dell’art.40 della legge 449/1997, nel rispetto dell’ordine di graduatoria della terza fascia del precedente triennio, seguiranno le regole delle supplenze conferite dalle graduatorie di istituto di cui agli articoli 5 e 6 del D.M. 430/2000.

 

 

Più volte gli aspiranti che nei mesi scorsi avevano rinunciato ad una nomina fino ad avente diritto, forti del fatto che presto sarebbero state pubblicate le graduatorie aggiornate per l’a.s. 2017/18, ci avevano chiesto se il Ministero avesse considerato tale situazione, in relazione all’avvenuta proroga delle vecchie graduatorie.

 

Da quello che emerge dalla circolare, le nomine già conferite diventeranno supplenze conferite dalle graduatorie di istituto, e quindi sottoposte alle norme del Regolamento delle supplenze dm 430/2000.

 

Dovrebbe essere invece scontato che la proroga dovrà avvenire al 30 giugno o 31 agosto a seconda del posto occupato.

 

Ma il tutto, nella circolare, va intuito.