stipendi-supplenti-covid-esigibilita-emissione-specialeArriva un’importante comunicazione per il personale scolastico, in merito agli stipendi dei supplenti Covid: stabilita la data di esigibilità dell’emissione speciale di NoiPA del 16 Aprile scorso.


L’emissione in questione ha interessato i contratti che, alla data del 16 aprile 2021, risultano autorizzati dalle segreterie scolastiche e per i quali la Ragioneria Generale dello Stato ha verificato la disponibilità di fondi sui relativi capitoli di spesa.

Stipendi supplenti COVID: data esigibilità dell’emissione speciale di NoiPA

Pertanto, con un Avviso pubblicato sul portale NoiPA, il Ministero dell’economia comunica che la data di esigibilità, per l’accreditamento dei pagamenti relativi all’emissione speciale del 16 aprile per il personale supplente breve e saltuariosarà il 27 aprile 2021.

Si ricorda che gli istituti di credito, come previsto dalla normativa SEPA, possono effettuare gli accreditamenti sui singoli conti correnti dalle 00.00 fino alle 24.00 del medesimo giorno.

Ricordiamo che il conferimento delle supplenze da “organico Covid 19” funziona come quello delle supplenze temporanee a cui si applica per analogia quanto previsto già per le graduatorie d’istituto.

È la nota MIUR del 5 settembre 2020 a specificarlo:

“ i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono stati autorizzati a derogare, ove strettamente necessario e per il solo anno scolastico 2020/2021, ai limiti nel numero massimo degli alunni per classe definiti dal citato DPR 81/2009 e ad attivare incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, in relazione alle specifiche esigenze delle istituzioni scolastiche.

I predetti contratti, ai sensi dell’articolo 3 dell’OM 83/2020, sono assimilabili alle supplenze temporanee.

Al riguardo, si rammenta che i posti relativi ai contratti attivati non sono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio e hanno durata fino al termine delle lezioni.

In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivati si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.

In caso di cessazione della sospensione, alla ripresa dell’attività didattica in presenza, i predetti contratti sono riassegnati ai precedenti titolari, ove ancora disponibili, ai fini della continuità didattica e dell’economicità dell’azione amministrativa”.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it