spese-scolastiche-dichiarazione-precompilataSpese scolastiche nella dichiarazione precompilata: ecco le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.


Queste istruzioni consentiranno alle scuole statali e alle scuole paritarie private e degli enti locali, l’invio dei dati all’Agenzia, attualmente facoltativo ma obbligatorio a partire dal 2022.

Il provvedimento firmato dal direttore Ernesto Maria Ruffini, definisce il tracciato delle specifiche tecniche da utilizzare e dà il via libera al corretto invio dei dati.

Spese scolastiche nella dichiarazione precompilata: le istruzioni

I soggetti tenuti all’adempimento dovranno effettuare l’invio utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline e potranno avvalersi anche di un intermediario abilitato.

Le comunicazioni contengono i dati relativi alle spese e ai rimborsi riguardanti:

  • tasse scolastiche;
  • contributi obbligatori, contributi volontari e erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica;
  • erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica nonché all’ampliamento dell’offerta formativa, effettuate tramite versamento bancario o postale ovvero tramite gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento.

  • Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.
  • Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.
  • Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

Il termine per la trasmissione dei dati oggetto del provvedimento siglato oggi è il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it